REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE

delle

ONORIFICENZE SPORTIVE FITARCO

 

Si comunica che il Consiglio Federale, nella riunione dell’11 ottobre 2003, ha deciso di modificare il presente Regolamento Onorificenze Sportive. Restano in vigore solamente gli articoli relativi all’assegnazione delle “Stelle FITARCO”.

 

TITOLO I

Art. 1

Il Consiglio Federale della FITARCO istituisce la Targa al Merito Sportivo, l’Arco al Merito Sportivo, la Freccia al Valore Atletico, la Stella Fitarco e la Medaglia d’Onore allo scopo di premiare atleti, dirigenti e sodalizi che abbiano dato lustro allo sport italiano del tiro con l’arco.

 

TITOLO II

TARGA AL MERITO SPORTIVO

Art. 2

La Targa al Merito Sportivo è d’oro e può essere concessa una sola volta nel corso della carriera sportiva.

 

Art. 3

La Targa al Merito Sportivo può essere concessa:

a.    agli atleti che conseguono i risultati o i titoli di Campione Olimpico o Mondiale o World Games;

b.    ai Dirigenti sportivi che siano già in possesso dell’Arco Oro al Merito Sportivo e che abbiano per oltre quaranta anni onorato l’arcieria italiana.

c.    ai Sodalizi sportivi che abbiano una anzianità di costituzione di almeno cinquanta anni e che siano già in possesso dell’Arco d’Oro al Merito Sportivo, ed i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale. La Società deve essere in attività al momento della concessione.

 

Art.4

Il Presidente Federale può proporre "motu proprio" al Consiglio Federale, il conferimento della Targa al Merito Sportivo ad una personalità o altro soggetto che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e la diffusione degli ideali sportivi ed olimpici.

 

Art. 5

La Targa d’Oro al Merito Sportivo è costituita da tre parti assemblate:

1.    cerchio diametro mm. 30 applicato al centro della Targa riproducente 5 cerchi come il bersaglio "Targa";

2.    cerchietto rotondo diametro mm. 25 finissaggio lucido applicato nella parte centrale posteriore della decorazione con scritta FITARCO incisa;

3.    anello saldato nella parte superiore della targa, posteriormente, con attacco per nastro a collare a doppio filo saldato.

Alla Onorificenza è applicato un nastro a collarino larghezza 37/40 mm. di colore blu con ganci terminali dorati; lunghezza complessiva cm. 80 circa.

Il distintivo dell’Onorificenza è in similoro dorato a spessore minimo 5 micron eseguito in un unico pezzo riproducente lo stesso soggetto della decorazione grande, è traforato e reca nel rovescio l’attacco a chiodino e fermaglio.

 

Art.6

Agli atleti insigniti di Targa al Merito Sportivo sarà consegnato un diploma d’onore nell’eventualità in cui dovessero ripetere negli anni successivi una prestazione di cui al precedente Art. 3 punto a).

 

TITOLO III

ARCO AL MERITO SPORTIVO

Art. 7

L’Arco al Merito Sportivo è d’oro, d’argento e di bronzo.

Esso può essere concesso:

a.    alla bandiera di sodalizi sportivi che con continuata e meritoria azione, in campo propagandistico ed agonistico, abbiano contribuito a diffondere e migliorare il Tiro con l’Arco nel Paese;

b.    ai cittadini che con opere volontarie di segnalato impegno e in purità d’intenti abbiano lungamente servito il Tiro con l’Arco;

c.    a personalità sportive straniere che abbiano bene meritato dallo sport arcieristico;

Per le società è tassativo che il periodo previsto per l’attività sportiva sia continuativo, senza alcuna interruzione e che le società stesse siano in attività al momento della proposta.

Per le persone i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi, purchè nel complesso siano rispettati i limiti stabiliti.

Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività.

 

Art. 8

Per conseguire l’Arco al Merito Sportivo d’Oro è necessario che l’attività dedicata al Tiro con l’Arco di cui al precedente Art. 7 sia almeno:

- di anni 30 per le Associazioni di cui alla lettera a);

- di anni 25 per le persone di cui alla lettera b).

Per l’Arco al Merito Sportivo d’Argento è necessario che l’attività sportiva di cui al precedente Art. 7 sia almeno:

- di anni 25 per le Associazioni di cui alla lettera a);

- di anni 15 per le persone di cui alla lettera b).

Per l’Arco al Merito Sportivo di bronzo è necessario che l’attività sportiva di cui al precedente Art. 7 sia almeno:

- di anni 20 per le Associazioni di cui alla lettera a);

- di anni 10 per le persone di cui alla lettera b).

 

Art. 9

Il Consiglio Federale può, con propria deliberazione diretta, assegnare Archi al Merito Sportivo dei tre gradi per opere e fatti straordinari non previsti dal presente Regolamento.

 

Art. 10

La concessione dell’Arco al Merito Sportivo può essere revocata dal Consiglio Federale, qualora intervengano fatti di incompatibilità tra il comportamento dell’assegnatario e i principi della morale sportiva e comune, su proposta motivata della Presidenza Federale.

 

Art. 11

L’Arco al merito Sportivo è raffigurante un arco nudo delle dimensioni di mm. 2 di spessore e mm. 50 di grandezza; reca sul fronte la scritta FITARCO "al merito sportivo" e sul dorso il nominativo del premiato; è in materiale metallico alloggiato in apposito astuccio.

 

Art. 12

Insieme con la distinzione viene rilasciato all’assegnatario un diploma attestante l’avvenuta concessione.

Esso deve indicare il nome dell’assegnatario, la data di rilascio del diploma, nonchè un numero d’ordine corrispondente a quello iscritto in apposito registro in consegna al Segretario Generale della Federazione.

 

TITOLO IV

FRECCE AL VALORE ATLETICO

Art. 13

La Freccia d’oro al Valore Atletico può essere conferita agli atleti:

a) che si siano classificati al 2° posto di una gara compresa nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici.

La Freccia d’argento al Valore Atletico può essere conferita agli atleti italiani:

a.    che si siano classificati al 3° posto in una gara compresa nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici, ovvero al 2° o 3° posto in un campionato mondiale o World Games;

b.    che abbiano conquistato il titolo di campione europeo in una delle prove previste da programmi FITA.

La Freccia di bronzo al Valore Atletico può essere conferita agli atleti:

a) finalisti olimpici, dal 4° all’8° posto ;

b) classificati al 4°, 5° o 6° posto in un campionato mondiale o World Games;

c) classificati al 2° o al 3° posto in un campionato europeo;

d) che abbiano rappresentato l’Italia per almeno 20 volte in incontri internazionali ufficiali assoluti.

 

Art. 14

La Freccia al Valore Atletico può essere revocata dal Consiglio Federale qualora intervengano evidenti fatti di incompatibilità fra il comportamento dell’atleta assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.

 

Art. 15

La freccia al Valore Atletico porta sul fronte la scritta al Valore Atletico; sul verso il nome del premiato. Sulla costa è inciso per esteso FITARCO.

Tutte le frecce hanno lunghezza mm. 35 ed uno spessore di mm. 2, sono di materiale metallico alloggiate in appositi astucci.

 

Art. 16

Insieme alla distinzione viene rilasciato all’atleta un diploma attestante l‘avvenuta concessione. Esso deve recare la data dell’avvenimento, una breve motivazione, il nome dell’atleta ed il numero d’ordine corrispondente a quello scritto in apposito registro in consegna al Segretario Generale della Federazione.

 

Art. 17

Allo stesso atleta possono essere concesse più medaglie al valore atletico indipendentemente dal loro grado.

 

TITOLO V

STELLA FITARCO

Art. 18

La Stella FITARCO, d’oro, d’argento e di bronzo, è assegnata a quelle Società che, nel corso della loro storia federale, abbiano conseguiti i seguenti titoli italiani:

5 titoli italiani - Stella FITARCO di Bronzo

10 titoli italiani - Stella FITARCO d’Argento

20 titoli italiani - Stella FITARCO d’Oro

50 titoli italiani - Stella FITARCO di Platino

75 titoli italiani - Stella FITARCO di Rubino

100 titoli italiani - Stella FITARCO di Diamante

Integrazione come da delibera n° 180 del 4 novembre 2001

 

Art. 19

La Stella FITARCO è raffigurante una Stella a cinque punte delle dimensioni di mm. 50 e spessore mm. 3 con al centro, sul fronte, la scritta FITARCO e sul retro il nome della Società Sportiva; è in materiale metallico alloggiata in apposito astuccio.

 

TITOLO VI

PRINCIPI GENERALI

Art. 20

Il Presidente Federale conferisce le Onorificenze Sportive su proposta del Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza riceve le proposte dai Comitati o Delegati Regionali e Provinciali, su apposito modulo; entro il 30 settembre di ogni anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Presidenza formula le proprie proposte al Presidente Federale.

 

Art. 21

Gli insigniti debbono essere in possesso dei requisiti per l’accesso alle cariche sportive.

 

Art. 22

La consegna della Targa al merito sportivo avverrà entro l’anno di assegnazione del medesimo, salvo deroghe motivate dal Consiglio di Presidenza.

 

Art. 23

Agli insigniti di Targa d’Oro al merito sportivo non potrà essere assegnata Onorificenza di grado inferiore di quella già in possesso.

 

Art. 24

I premiati per meriti sportivi relativi ai record devono aver riconosciuto il primato dalla Federazione competente (FITA o FITARCO).

 

TITOLO VII

ONORIFICENZE REGIONALI

Art. 25

I Comitati Regionali ricevono le proposte dei Comitati o Delegati Provinciali entro il 30 settembre di ogni anno per l’assegnazione delle Medaglie d’onore d’oro, d’argento e di bronzo, a Società, tecnici, arbitri e dirigenti che non abbiano già ricevuto onorificenze nazionali dalla FITARCO. Entro il mese di novembre il Comitato o il Delegato Regionale, formulano le proprie proposte di assegnazione. Le Medaglie d’onore assegnate saranno consegnate in sede regionale in apposita cerimonia.

 

Art. 26

Aver ricevuto un’onorificenza regionale costituisce titolo preferenziale per l’assegnazione di quelle nazionali.

 

Art. 27

Le Medaglie d’onore d’oro, d’argento e di bronzo possono essere concesse agli stessi soggetti di cui al precedente art.7 lettere a), b), c).

Art. 28

Per conseguire la Medaglia d’onore d’oro al merito sportivo è necessario che l’attività dedicata al tiro con l’arco sia almeno:

Per conseguire la Medaglia d'onore d'argento al merito sportivo è necessario che l'attività dedicata al tiro con l'arco sia almeno:

Per conseguire la Medaglia d’onore di bronzo al merito sportivo è necessario che l’attività dedicata al tiro con l’arco sia almeno:

 

Art. 29

La Medaglia d’onore, sia d’oro che d’argento o di bronzo, ha il diametro di mm. 45 e uno spessore di mm. 3, raffigura il simbolo della FITARCO sul fronte e il nome del premiato sul recto; è di materiale metallico alloggiato in apposito astuccio.

 

Art. 30

Per le onorificenze regionali valgono, ove non previsti, per analogia, le norme del presente regolamento delle onorificenze nazionali.