REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
delle
ONORIFICENZE SPORTIVE FITARCO
Si comunica che il
Consiglio Federale, nella riunione dell’11 ottobre 2003, ha deciso di modificare
il presente Regolamento Onorificenze Sportive. Restano in vigore solamente gli
articoli relativi all’assegnazione delle “Stelle FITARCO”.
TITOLO I
Art. 1
Il Consiglio Federale della
FITARCO istituisce la Targa al Merito Sportivo, l’Arco al Merito
Sportivo, la Freccia al Valore Atletico, la Stella Fitarco e
la Medaglia d’Onore allo scopo di premiare atleti, dirigenti e sodalizi
che abbiano dato lustro allo sport italiano del tiro con l’arco.
TITOLO II
TARGA AL MERITO SPORTIVO
Art. 2
La Targa al Merito
Sportivo è d’oro e può essere concessa una sola volta nel corso della
carriera sportiva.
Art. 3
La Targa al Merito
Sportivo può essere concessa:
a.
agli
atleti che conseguono i risultati o i titoli di Campione Olimpico o Mondiale o
World Games;
b.
ai
Dirigenti sportivi che siano già in possesso dell’Arco Oro al Merito
Sportivo e che abbiano per oltre quaranta anni onorato l’arcieria italiana.
c.
ai
Sodalizi sportivi che abbiano una anzianità di costituzione di almeno cinquanta
anni e che siano già in possesso dell’Arco d’Oro al Merito Sportivo, ed
i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale. La
Società deve essere in attività al momento della concessione.
Art.4
Il Presidente Federale
può proporre "motu proprio" al Consiglio Federale, il conferimento
della Targa al Merito Sportivo ad una personalità o altro
soggetto che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione
e la diffusione degli ideali sportivi ed olimpici.
Art. 5
La Targa d’Oro al
Merito Sportivo è costituita da tre parti assemblate:
1.
cerchio
diametro mm. 30 applicato al centro della Targa riproducente 5 cerchi come il
bersaglio "Targa";
2.
cerchietto
rotondo diametro mm. 25 finissaggio lucido applicato nella parte centrale
posteriore della decorazione con scritta FITARCO incisa;
3.
anello
saldato nella parte superiore della targa, posteriormente, con attacco per
nastro a collare a doppio filo saldato.
Alla Onorificenza è
applicato un nastro a collarino larghezza 37/40 mm. di colore blu con ganci
terminali dorati; lunghezza complessiva cm. 80 circa.
Il distintivo dell’Onorificenza
è in similoro dorato a spessore minimo 5 micron eseguito in un unico pezzo riproducente
lo stesso soggetto della decorazione grande, è traforato e reca nel rovescio l’attacco
a chiodino e fermaglio.
Art.6
Agli atleti insigniti
di Targa al Merito Sportivo sarà consegnato un diploma d’onore nell’eventualità
in cui dovessero ripetere negli anni successivi una prestazione di cui al
precedente Art. 3 punto a).
TITOLO III
ARCO AL MERITO SPORTIVO
Art. 7
L’Arco al Merito
Sportivo è d’oro,
d’argento e di bronzo.
Esso può essere
concesso:
a.
alla
bandiera di sodalizi sportivi che con continuata e meritoria azione, in campo
propagandistico ed agonistico, abbiano contribuito a diffondere e migliorare il
Tiro con l’Arco nel Paese;
b.
ai
cittadini che con opere volontarie di segnalato impegno e in purità d’intenti
abbiano lungamente servito il Tiro con l’Arco;
c.
a
personalità sportive straniere che abbiano bene meritato dallo sport
arcieristico;
Per le società è
tassativo che il periodo previsto per l’attività sportiva sia continuativo,
senza alcuna interruzione e che le società stesse siano in attività al momento
della proposta.
Per le persone i
periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi, purchè nel
complesso siano rispettati i limiti stabiliti.
Le cariche a vita o
quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di
attività.
Art. 8
Per conseguire l’Arco
al Merito Sportivo d’Oro è necessario che l’attività dedicata al
Tiro con l’Arco di cui al precedente Art. 7 sia almeno:
-
di anni 30 per le Associazioni di cui alla lettera a);
-
di anni 25 per le persone di cui alla lettera b).
Per l’Arco al
Merito Sportivo d’Argento è necessario che l’attività sportiva di
cui al precedente Art. 7 sia almeno:
-
di anni 25 per le Associazioni di cui alla lettera a);
-
di anni 15 per le persone di cui alla lettera b).
Per l’Arco al
Merito Sportivo di bronzo è necessario che l’attività sportiva di cui al
precedente Art. 7 sia almeno:
-
di anni 20 per le Associazioni di cui alla lettera a);
-
di anni 10 per le persone di cui alla lettera b).
Art. 9
Il Consiglio Federale
può, con propria deliberazione diretta, assegnare Archi al Merito Sportivo dei
tre gradi per opere e fatti straordinari non previsti dal presente Regolamento.
Art. 10
La concessione dell’Arco
al Merito Sportivo può essere revocata dal Consiglio Federale, qualora
intervengano fatti di incompatibilità tra il comportamento dell’assegnatario e
i principi della morale sportiva e comune, su proposta motivata della
Presidenza Federale.
Art. 11
L’Arco al merito
Sportivo è raffigurante un arco nudo delle dimensioni di mm. 2 di spessore e
mm. 50 di grandezza; reca sul fronte la scritta FITARCO "al merito
sportivo" e sul dorso il nominativo del premiato; è in materiale metallico
alloggiato in apposito astuccio.
Art. 12
Insieme con la
distinzione viene rilasciato all’assegnatario un diploma attestante l’avvenuta
concessione.
Esso deve indicare il
nome dell’assegnatario, la data di rilascio del diploma, nonchè un numero d’ordine
corrispondente a quello iscritto in apposito registro in consegna al Segretario
Generale della Federazione.
TITOLO IV
FRECCE AL VALORE ATLETICO
Art. 13
La Freccia d’oro
al Valore Atletico può essere conferita agli atleti:
a)
che si siano classificati al 2° posto di una gara compresa nel programma
ufficiale dei Giochi Olimpici.
La Freccia d’argento
al Valore Atletico può essere conferita agli atleti italiani:
a.
che
si siano classificati al 3° posto in una gara compresa nel programma ufficiale dei
Giochi Olimpici, ovvero al 2° o 3° posto in un campionato mondiale o World
Games;
b.
che
abbiano conquistato il titolo di campione europeo in una delle prove previste
da programmi FITA.
La Freccia di
bronzo al
Valore Atletico può essere conferita agli atleti:
a)
finalisti olimpici, dal 4° all’8° posto ;
b)
classificati al 4°, 5° o 6° posto in un campionato mondiale o World Games;
c) classificati al 2° o al 3° posto in un campionato
europeo;
d)
che abbiano rappresentato l’Italia per almeno 20 volte in incontri
internazionali ufficiali assoluti.
Art. 14
La Freccia al
Valore Atletico
può essere revocata dal Consiglio Federale qualora intervengano evidenti fatti
di incompatibilità fra il comportamento dell’atleta assegnatario ed i principi della
morale sportiva e comune.
Art. 15
La freccia al
Valore Atletico porta sul fronte la scritta al Valore Atletico; sul verso
il nome del premiato. Sulla costa è inciso per esteso FITARCO.
Tutte le frecce hanno
lunghezza mm. 35 ed uno spessore di mm. 2, sono di materiale metallico
alloggiate in appositi astucci.
Art. 16
Insieme alla
distinzione viene rilasciato all’atleta un diploma attestante l‘avvenuta
concessione. Esso deve recare la data dell’avvenimento, una breve motivazione,
il nome dell’atleta ed il numero d’ordine corrispondente a quello scritto in
apposito registro in consegna al Segretario Generale della Federazione.
Art. 17
Allo stesso atleta
possono essere concesse più medaglie al valore atletico indipendentemente dal
loro grado.
TITOLO V
STELLA FITARCO
Art. 18
La Stella FITARCO,
d’oro, d’argento e di bronzo, è assegnata a quelle Società che, nel corso della
loro storia federale, abbiano conseguiti i seguenti titoli italiani:
5
titoli italiani - Stella FITARCO di Bronzo
10
titoli italiani - Stella FITARCO d’Argento
20
titoli italiani - Stella FITARCO d’Oro
50 titoli italiani - Stella FITARCO di Platino
75 titoli italiani - Stella FITARCO di Rubino
100 titoli italiani - Stella FITARCO di Diamante
Integrazione
come da delibera n° 180 del 4 novembre 2001
Art. 19
La Stella FITARCO è raffigurante una Stella a
cinque punte delle dimensioni di mm. 50 e spessore mm. 3 con al centro, sul
fronte, la scritta FITARCO e sul retro il nome della Società Sportiva; è in
materiale metallico alloggiata in apposito astuccio.
TITOLO VI
PRINCIPI GENERALI
Art. 20
Il Presidente Federale
conferisce le Onorificenze Sportive su proposta del Consiglio di Presidenza. Il
Consiglio di Presidenza riceve le proposte dai Comitati o Delegati Regionali e Provinciali,
su apposito modulo; entro il 30 settembre di ogni anno. Entro il mese di
novembre il Consiglio di Presidenza formula le proprie proposte al Presidente
Federale.
Art. 21
Gli insigniti debbono
essere in possesso dei requisiti per l’accesso alle cariche sportive.
Art. 22
La consegna della
Targa al merito sportivo avverrà entro l’anno di assegnazione del medesimo,
salvo deroghe motivate dal Consiglio di Presidenza.
Art. 23
Agli insigniti di
Targa d’Oro al merito sportivo non potrà essere assegnata Onorificenza di grado
inferiore di quella già in possesso.
Art. 24
I premiati per meriti
sportivi relativi ai record devono aver riconosciuto il primato dalla
Federazione competente (FITA o FITARCO).
TITOLO VII
ONORIFICENZE REGIONALI
Art. 25
I Comitati Regionali
ricevono le proposte dei Comitati o Delegati Provinciali entro il 30 settembre
di ogni anno per l’assegnazione delle Medaglie d’onore d’oro, d’argento e di
bronzo, a Società, tecnici, arbitri e dirigenti che non abbiano già ricevuto
onorificenze nazionali dalla FITARCO. Entro il mese di novembre il Comitato o
il Delegato Regionale, formulano le proprie proposte di assegnazione. Le
Medaglie d’onore assegnate saranno consegnate in sede regionale in apposita
cerimonia.
Art. 26
Aver ricevuto un’onorificenza
regionale costituisce titolo preferenziale per l’assegnazione di quelle
nazionali.
Art. 27
Le Medaglie d’onore
d’oro, d’argento e di bronzo possono essere concesse agli stessi soggetti di
cui al precedente art.7 lettere a), b), c).
Art. 28
Per conseguire la Medaglia
d’onore d’oro al merito sportivo è necessario che l’attività
dedicata al tiro con l’arco sia almeno:
Per conseguire la Medaglia
d'onore d'argento al merito sportivo è necessario che l'attività
dedicata al tiro con l'arco sia almeno:
Per conseguire la Medaglia
d’onore di bronzo al merito sportivo è necessario che l’attività dedicata al
tiro con l’arco sia almeno:
Art. 29
La Medaglia d’onore,
sia d’oro che d’argento o di bronzo, ha il diametro di mm. 45 e uno spessore di
mm. 3, raffigura il simbolo della FITARCO sul fronte e il nome del premiato sul
recto; è di materiale metallico alloggiato in apposito astuccio.
Art. 30
Per le onorificenze
regionali valgono, ove non previsti, per analogia, le norme del presente
regolamento delle onorificenze nazionali.