NORME PER LA SICUREZZA DEI CAMPI DI TIRO ALLA TARGA
applicabili anche al Tiro di Campagna
NORME PER LA SICUREZZA DEI CAMPI DI TIRO CON L’ARCO ALLA TARGA |
1 – L’intero perimetro dell’impianto deve essere delimitato con materiale idoneo ad impedire l’accesso alle persone non autorizzate. Si considerano equipollenti alla delimitazione anche situazioni naturali o artificiali che, di fatto, non consentano l’accesso all’impianto (fabbricati, pareti naturali, ecc.). |
2 – Esistenza di uno spazio libero, alle spalle della linea di tiro, di almeno mt. 5 per tutta la lunghezza della stessa. |
3 – Presenza di un’area libera, oltre la linea della massima distanza utilizzabile, non inferiore a mt. 17. La profondità di detta area libera può essere inferiore se, oltre la linea della massima distanza utilizzabile, esiste una barriera di protezione o altro ostacolo naturale o artificiale. L’altezza (x) di tale barriera non deve essere inferiore ad un quarto della differenza tra i mt. 17 e la distanza (a) della barriera stessa dalla linea della massima distanza utilizzabile.
x = ( 17 – a ) : 4
N.B. – Il disegno non è in scala (le quote sono in metri)
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5 – Qualora l’impianto per il tiro con l’arco si trovi all’interno di un complesso recintato, non è necessario quanto espresso al punto 1, ma è sufficiente che l'intera area ad esso destinata sia opportunamente segnalata. Gli spazi laterali e l’area oltre la linea della massima distanza utilizzabile devono essere doppi (ferma restando l’alternativa e le caratteristiche dell’eventuale barriera protettiva nei primi mt. 17, se inferiori, subito dopo la linea della massima distanza utilizzabile). In ogni caso, è richiesta una costante vigilanza da parte di personale preposto al fine di interdire a chiunque l’accesso in tali zone durante il loro utilizzo. |
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NORME DI ATTUAZIONE
Entro il primo anno di ogni quadriennio olimpico, i Comitati Regionali dovranno provvedere alla nomina di due membri delle Commissioni, dandone comunicazione alla FITARCO; il terzo membro, che assumerà la carica di Presidente di Commissione, sarà di diritto il Presidente del Comitato Regionale stesso. Il Consiglio Federale nominerà un referente di tali commissioni al quale ci si potrà rivolgere per quesiti e interpretazioni .
Le Commissioni decidono a maggioranza e durano in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico.
Le spese di funzionamento delle Commissioni graveranno sul bilancio dei Comitati Regionali.
Le società affiliate devono svolgere l'attività di allenamento sui campi omologati.
Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 febbraio 2002
Norma Transitoria
Tutte le società dovranno adeguarsi al presente regolamento entro il 31.12.2002
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approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 10 del 13 gennaio 2002 e modificato il 2 marzo 2002