Segreteria Federale Roma, 3 luglio 2000

FC/arp Prot. n. 005430

circolare n. 36/2000

LORO INDIRIZZI

__________________________________________________________________________________________

 

OGGETTO:

REGOLAMENTI ORGANICO E ANTIDOPING

Facendo seguito a quanto comunicato con circolare n. 28 del 12.4.2000, precisiamo che sono intervenute, come già ipotizzato nella stessa, alcune piccole modifiche ai Regolamenti Organico e Antidoping, richieste dai competenti organi del Coni e deliberate dal Consiglio Federale del 25 giugno u.s.. Riportiamo qui di seguito il testo definitivo degli articoli modificati:

REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 22 - punto 1) Convocazione Assemblea - "... Sarà accluso l'elenco delle Società aventi diritto al voto, e accanto a ciascuna sarà segnato il numero dei voti attribuiti, nonché la suddivisione dei collegi elettorali. ..."

Art. 36 - Commissione di Giustizia - punto 3) Convocazione - "La Commissione viene convocata dal Presidente delle stessa e si riunisce di norma quando viene adita dal Procuratore Federale".

REGOLAMENTO ANTIDOPING

Art. 1 – Definizione del doping nello sport - punto 4) "... viene recepito dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., che ne fissa l’entrata in vigore per tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate, ……."

Art. 8 - Incompatibilità, durata e decadenza"L'incarico di componente della Commissione Federale Antidoping di cui al presente Regolamento è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno alle Società Sportive affiliate. Chi si trova nella condizione di incompatibilità prevista dal presente comma, entro trenta giorni dal suo insorgere deve comunicare al Presidente della FITARCO l'opzione per l'uno o per l'altro incarico. La mancata comunicazione dell'esercizio dell'opzione è causa di decadenza dell'incarico conferito ai sensi del presente Regolamento. La Commissione Federale Antidoping ha la durata di un quadriennio olimpico e continua ad esercitare le proprie funzioni, in caso di decadenza del Consiglio Federale della FITRACO, fino alla nomina della nuova Commissione Federale Antidoping. I componenti della Commissione Federale Antidoping possono essere rinominati."

Il comma 2) viene interamente soppresso.

Art. 9 – Norme procedurali per l’effettuazione dei controlli antidoping - punto 17) "... Per gli adempimenti conseguenti alla confermata positività si rimanda a quanto previsto al successivo art. 10. …..".

Art. 10 – Adempimenti conseguenti ai casi di positività - punto 3) è depennato il seguente periodo "(concordato con la FITARCO provv. 1071 del 16 luglio 99)".

Art. 11 – Procedimento disciplinare - punto 1) "... è fatto obbligo alla Federazione Italiana Tiro con l’Arco di darne immediata comunicazione all’U.C.A.A. ……".

Art. 12 – Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni - punto 11) "Le sanzioni adottate dalla Federazione Italiana Tiro con l’Arco sono efficaci nei confronti di tutte le Federazioni sportive Nazionali e Discipline Associate. L’U.C.A.A. provvede a dare comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate dei provvedimenti disciplinari adottati dalla medesima in materia di doping."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

(Fabio Canaccini)