Revisione del 15 gennaio 2002

NORME PER LA SICUREZZA DEI CAMPI DI TIRO ALLA TARGA (rev.2)

Gli impianti per il tiro con l’arco possono essere utilizzati, ai fini della sicurezza, soltanto dopo l’omologazione da parte dell’apposita Commissione Regionale.

  1. L’omologazione costituisce unicamente la certificazione dell’esistenza dei requisiti di sicurezza disposti dal presente regolamento; da questa comunque non potrà discendere alcuna responsabilità per la Commissione o suoi membri per fatti o eventi dannosi che potessero verificarsi nell’esercizio del tiro con l’arco.
  2. La richiesta di omologazione dovrà essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, allegando alla stessa una dettagliata planimetria ed una relazione nella quale siano evidenziati gli accorgimenti di sicurezza previsti.
  3. La Commissione dovrà provvedere al sopralluogo entro gg. 30 dal ricevimento della richiesta.
  4. All’atto del sopralluogo la Commissione redigerà un verbale, in presenza del responsabile della Società richiedente, che verrà sottoscritto dai membri della Commissione e, per presa visione, dal responsabile della Società, al quale sarà consegnata copia dello stesso. L’originale del verbale sarà trasmesso al Comitato Regionale a cura della Commissione.
  5. Dell’avvenuta omologazione o del diniego della stessa, il Comitato Regionale rilascerà alla Società interessata relativa comunicazione scritta entro gg. 7.
  6. Il diniego di omologazione dovrà essere adeguatamente motivato e, contro quest’ultimo, la Società avrà la facoltà di ricorrere al Consiglio Federale per richiedere un riesame da parte della Commissione Tecnica Federale, la quale funzionerà come organo di secondo grado.
  7. Il Presidente della Società affiliata che consentirà l’esercizio del tiro con l’arco su di un campo privo di omologazione sarà deferito alla Commissione di Giustizia per il procedimento disciplinare.
  8. Tuttavia, qualora la richiesta di omologazione sia stata presentata e siano decorsi gg. 30 dal ricevimento della stessa senza che l’apposita Commissione abbia effettuato il sopralluogo, il campo potrà essere utilizzato purché, sotto la responsabilità del Presidente della Società interessata, sussistano i requisiti di sicurezza indicati nel presente regolamento.
  9. Il Presidente della Società è tenuto a comunicare al Comitato Regionale di appartenenza, ogni variazione dello stato dei luoghi (successiva all’omologazione) che possa influire sulla sicurezza, richiedendo un nuovo sopralluogo della Commissione la quale potrà poi confermare o revocare l’omologazione stessa.

 

 

NORME PER LA SICUREZZA DEI CAMPI DI TIRO CON L’ARCO ALLA TARGA

 1 – L’intero perimetro dell’impianto deve essere delimitato con materiale idoneo ad impedire l’accesso alle persone non autorizzate.

Si considerano equipollenti alla delimitazione anche situazioni naturali o artificiali che, di fatto, non consentano l’accesso all’impianto (fabbricati, pareti naturali, ecc.).

 

2 – Esistenza di uno spazio libero, alle spalle della linea di tiro, di almeno mt. 5 per tutta la lunghezza della stessa.

 

3 – Presenza di un’area libera, oltre la linea della massima distanza utilizzabile, non inferiore a mt. 17.

La profondità di detta area libera può essere inferiore se, oltre la linea della massima distanza utilizzabile, esiste una barriera di protezione o altro ostacolo naturale o artificiale.

L’altezza (x) di tale barriera non deve essere inferiore ad un quarto della differenza tra i mt. 17 e la distanza (a) della barriera stessa dalla linea della massima distanza utilizzabile.

 

x = ( 17 – a ) : 4

 

N.B. – Il disegno non è in scala

(le quote sono in metri)

 

 

 

 

 

 

 

4 – Presenza di due fasce libere, lungo i lati longitudinali dell’area destinata ai tiri, di larghezza non inferiore a mt. 5 e prolungantesi dalla linea di tiro fino al limite estremo dell’area oltre la linea della massima distanza utilizzabile.

 

5 – Qualora l’impianto per il tiro con l’arco si trovi all’interno di un complesso già recintato, non è necessaria un’ulteriore recinzione, ma deve essere semplicemente delimitato ed opportunamente segnalato.

Gli spazi laterali e l’area oltre la linea della massima distanza utilizzabile devono essere doppi (ferma restando l’alternativa e le caratteristiche dell’eventuale barriera protettiva nei primi mt. 17, se inferiori, subito dopo la linea della massima distanza utilizzabile).

In ogni caso, è richiesta una costante vigilanza da parte di personale preposto al fine di interdire a chiunque l’accesso in tali zone durante il loro utilizzo.

 

6 – In presenza di obiettive situazioni di sicurezza, potranno essere omologati, da parte dell’apposita Commissione, purché all’unanimità, anche impianti non rispondenti alle condizioni sopra riportate; come pure potrà essere negata, a maggioranza, l’omologazione in situazioni che, pur presentando requisiti conformi al presente regolamento, non garantiscano, tuttavia, la piena sicurezza.

 

 

NORME DI ATTUAZIONE

 

Entro il primo anno di ogni quadriennio olimpico, i Comitati Regionali dovranno provvedere alla nomina di due membri delle Commissioni, dandone comunicazione alla FITARCO; il terzo membro, che assumerà la carica di Presidente di Commissione, sarà designato dal Consiglio Federale.

Le Commissioni decidono a maggioranza e durano in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico.

Le spese di funzionamento delle Commissioni graveranno sul bilancio dei Comitati Regionali.

Le società affiliate devono svolgere l'attività di allenamento sui campi omologati.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 febbraio 2002

Norma Transitoria

Tutte le società dovranno adeguarsi al presente regolamento entro il 31.12.2002