Federazione
Italiana di Tiro con l’Arco
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
Titolo I
GENERALITA’
* Art. 1 – PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali ed osservare i principi derivanti dall’ordinamento giuridico sportivo tra cui primeggia l’esigenza di garantire tramite specifici organi di giustizia una adeguata tutela al concetto di “fair play” (gioco leale) e alla decisa negazione ad ogni forma di illecito sportivo, all’uso di sostanze vietate, alla violenza fisica, psichica e verbale e alla corruzione.
2. E’ sancito il principio del “favor rei”, cioè di privilegiare gli interessi dell’incolpato qualora non prevalga né la tesi dell’innocenza né quella della colpevolezza e della impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori, garantito il diritto di difesa, il ricorso alla ricusazione del giudice, in ipotesi di legittima suspicione, ed alla revisione del giudizio.
* Art. 2 – DOVERI E OBBLIGHI
1. I tesserati, i soci e le società affiliate sono tenute all’osservanza delle norme federali e devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza sportiva in ogni rapporto ed accettare i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali di giustizia, che dovranno adire in esclusiva per la risoluzione di controversie derivanti dall’attività federale, salvo deroga da parte del Consiglio federale.
2. Ogni violazione a titolo di dolo o di colpa costituisce infrazione disciplinare ed è assoggettata alla giurisdizione degli Organi di giustizia previsti dal presente Regolamento.
3. Agli stessi è fatto obbligo di presentarsi se convocati agli Organi di giustizia e alla Commissione CONI di indagine sul doping e di fornire ogni notizia e documento richiesto.
4. L’ignoranza delle norme e dei provvedimenti federali non può essere invocata a nessun effetto.
5. I comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
* Art. 3 – ILLECITO SPORTIVO E OBBLIGO DI
DENUNZIA
1. Costituisce illecito sportivo ogni atto diretto, anche per interposta persona e con qualsiasi mezzo, ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica. Costituisce altresì illecito anche l’assunzione e/o somministrazione di metodi e/o sostanze proibite dal vigente regolamento antidoping.
2. E’ fatto obbligo ad ogni tesserato, socio ed affiliato, che sia venuto a conoscenza, o comunque ne abbia notizia, che sia stato posto o stia per porsi in essere un illecito sportivo, di informarne immediatamente la Procura federale.
* Art. 4 RESPONSABILITA’ DEGLI AFFILIATI
1. Gli affiliati rispondono direttamente delle infrazioni commesse da coloro che li rappresentano ai sensi delle norme federali, nonché oggettivamente delle violazioni, ivi incluse quelle per illecito sportivo, commesse dai propri dirigenti, tecnici, tesserati e soci, oltre, a titolo di dolo e colpa grave, dell’operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.
2. Gli affiliati rispondono inoltre del mantenimento dell’ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.
* Art. 5 – PRINCIPI INFORMATORI DELLA
GIUSTIZIA FEDERALE
1. La Giustizia federale è disciplinata dal Regolamento di giustizia deliberato dal Consiglio federale, secondo i principi dello Statuto e delle leggi dello Stato, e approvato dal CONI.
2. Gli organi di giustizia sportiva agiscono in piena autonomia decisionale, restano in carica per la intera durata del loro mandato, anche nell’ipotesi di decadenza degli altri Organi federali. E’ conferito loro il più ampio potere, esercitabile anche a mezzo di componente a ciò delegato, di accertamento sui fatti oggetto della loro indagine o giudizio, con diritto di avvalersi della collaborazione degli altri organi federali, centrali o periferici, che sono tenuti a prestare con immediatezza la loro opera. Possono essere revocati gli organi di giustizia nominati dal Consiglio federale solo nei casi previsti dallo Statuto.
3. Le decisioni devono essere motivate, sottoscritte, comunicate alle parti interessate e rese note tramite comunicato ufficiale della Federazione.
* Art. 6 – COMPETENZA FUNZIONALE
6.1 – Procura Federale
1. L’Ufficio della Procura federale è composto dal Procuratore federale, del suo sostituto e degli eventuali collaboratori; sono nominati dal Consiglio federale e durano in carica un anno. Il Procuratore federale ed il suo sostituto sono titolari delle indagini preliminari e dell’azione disciplinare, non possono essere ricusati ed hanno facoltà di astenersi.
2. Il Procuratore federale, ricevuta o acquisita la notizia dell’infrazione esercita le funzioni di indagine e requirenti davanti a tutti gli Organi di giustizia, svolge con pieni poteri ogni attività di indagine necessaria per accertare la fondatezza della notizia; è tenuto in materia di doping ad informare la Procura del C.O.N.I. su qualsiasi notizia a sua conoscenza ed a collaborare con la stessa, se richiesto; controlla la regolare esecuzione delle sanzioni erogate.
3. Le indagini devono svolgersi nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della notizia della violazione, prorogabile dal presidente della Commissione di giustizia per ulteriori giorni 30 (trenta) per giusta causa o per la complessità delle indagini.
A conclusione delle indagini il Procuratore federale procede all’archiviazione per infondatezza della notizia e per altra causa di non punibilità o dispone il deferimento dell’incolpato alla Commissione di giustizia, formulando la contestazione in modo chiaro e preciso.
* Art.
6.2 – GIUDICE UNICO
1. Il Giudice Unico è organo monocratico, nominato dal Consiglio federale unitamente ad un suo supplente, dura in carica per il quadriennio olimpico.
2. E’ competente a giudicare sulle infrazioni di natura meramente tecnica, cioè su fatti connessi a comportamenti tenuti da atleti, tecnici, dirigenti e società attinenti il regolare svolgimento di manifestazioni, rilevate nel corso delle competizioni dalle giurie e dagli arbitri, escluse, riguardo a questi ultimi, le decisioni di natura tecnica adottate.
3. Il procedimento davanti al Giudice Unico è instaurato:
a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali (rapporti degli arbitri, giudici, commissari);
b) su reclamo da presentarsi entro i seguenti termini decorrenti dalla conclusione della gara:
b.1 – 30 giorni per le irregolarità sulla compilazione delle classifiche;
b.2 –30 giorni per la posizione irregolare di atleti partecipanti a manifestazioni ufficiali;
b.3 – 30 minuti per tutte le altre infrazioni da presentarsi alla giuria, che ne curerà l’inoltro entro i successivi 3 giorni al Giudice Unico, al quale entro 7 giorni dalla presentazione deve trasmettere a cura dell’interessato la motivazione.
4 – Il reclamo rimesso al Giudice Unico deve essere, a pena di inammissibilità, redatto per iscritto, adeguatamente motivato, corredato dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di reclamo ed inviato entro il termine con raccomandata A.R..
5 – Le decisioni del Giudice Unico sono appellabili avanti la Commissione di giustizia.
6 - Si osservano per quanto applicabili le disposizioni previste dall’art. 16 del presente regolamento.
* Art. 6.3 – COMMISSIONE DI GIUSTIZIA
1. La Commissione di Giustizia è composta da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio federale e dura in carica per il quadriennio olimpico.
2. E’ competente a giudicare:
a) in primo grado, in materia di violazione di norme statutarie e regolamentari e dei principi dell’ordinamento sportivo, nonché in tema di lealtà e di illecito sportivo;
b) in secondo grado, sugli appelli proposti avverso le decisioni del Giudice Unico.
3. Si costituisce validamente con la presenza di tre membri compreso il presidente, o chi ne fa le veci, delibera con la maggioranza dei voti.
4. Le
decisioni adottate dalla Commissione di Giustizia sono impugnabili davanti alla
Commissione Unica d’Appello.
* Art. 6.4 - LA COMMISSIONE UNICA DI APPELLO
1. La Commissione Unica di Appello è composta da cinque membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea per la durata del quadriennio olimpico.
2. Esercita le funzioni giudicanti in secondo grado sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni adottate dalla Commissione di Giustizia, quale organo di giustizia giudicante di primo grado, e decide sui ricorsi di ricusazione degli Organi di giustizia sportiva giudicante.
3. Delibera validamente con la presenza di cinque membri compreso il presidente, o chi lo sostituisce. Le decisioni sono rese a maggioranza dei voti.
* Art. 6.5 –
PRONUNCIA DELLE DECISIONI
1.
I giudici sportivi di 1° istanza pronunciano la decisione
entro 10 giorni dalla conclusione del procedimento, quelli di 2° istanza entro
20 giorni. . Sono portati a conoscenza con la
pubblicazione nel comunicato ufficiale della Federazione.
2. Tutte le decisioni assunte nel procedimento ordinario sono immediatamente esecutive.
* Art. 7 – COMPETENZA PER TERRITORIO
1. Gli organi di giustizia sportiva sono competenti per tute le infrazioni commesse in territorio nazionale ed estero.
* Art. 8 – COMPENTENZA PER CONNESSIONE
1. Nei casi di connessione oggettiva tra violazioni di competenza di più organi di giustizia, la competenza appartiene a quello superiore.
* Art. 9 – ASTENSIONE E RICUSAZIONE
9.1 ASTENSIONE
1. Ciascun componente dell’Organo di giustizia competente a giudicare ha l’obbligo di astenersi:
d) se ha interesse nel procedimento;
e) se sussistono ragioni di coniugio o di convivenza o stretti vincoli di parentela o affinità con le parti e coloro che le assistono;
f) se vi è inimicizia grave, motivi di dissidio o di interesse con le parti o coloro che le assistono;
g) se ha fornito consigli o pareri sulla controversia fuori dall’esercizio delle funzioni giudicanti;
h) se lo stesso o alcuno dei prossimi congiunti è offeso o danneggiato dall’infrazione;
f) Negli altri casi in cui sussistono gravi e riscontrate ragioni di opportunità e convenienza.
2.
All’astenuto subentra il supplente.
9.2 RICUSAZIONE
1. Ciascun componente dell’organo di giustizia può essere ricusato dalle parti mediante ricorso alla Commissione Unica di Appello, la cui decisione è inappellabile:
d) nei casi previsti dall’art. 9.1 – lettere a), b), c), d), ed e);
e) se nel corso del procedimento e prima che sia pronunciata la decisione ha manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto della contestazione.
2. Il ricorso per ricusazione contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere inoltrato, in unione alla ricevuta del versamento della tassa, entro 3 giorni dalla data in cui si è a conoscenza della composizione dell’organo giudicante. Se la causa di incompatibilità sia sorta o sia divenuta nota dopo detto termine, la dichiarazione di ricusazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza.
3. La ricusazione sospende il procedimento ed inibisce al giudice il compimento di ogni ulteriore atto.
4. Nel caso di ricusazione di un componente della Commissione Unica di Appello è demandato all’insindacabile giudizio del presidente la decisione della sostituzione o meno del giudice.
5. La successiva dichiarazione di astensione prima della pronuncia rende improponibile il ricorso per ricusazione.
6. La ricusazione è dichiarata d’ufficio inammissibile se proposta senza l’osservanza dei termini e delle forme stabilite nel presente articolo.
7. La decisione che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione provvede sulle spese e sulla tassa che viene incamerata. Quella che accoglie il ricorso designa il sostituto appartenente allo stesso Organo di giustizia.
Capo
II – L’ARBITRATO –
CAMERA
DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT
* Art. 10 – Competenza –
clausola compromissoria
1. In virtù della clausola compromissoria di cui all’art. 57 dello Statuto federale viene devoluto al giudizio arbitrale la risoluzione delle controversie tra affiliati e tesserati di qualsiasi natura e conseguenti l’attività sportiva e associativa che non rientrino nella competenza degli Organi di giustizia sportiva.
* Art. 11 – Costituzione e
composizione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale è costituito dal suo presidente e da due membri.
Il procedimento è attivato con la richiesta scritta, motivata nell’oggetto e contenente le conclusioni rassegnate, di costituzione del collegio arbitrale rimessa a mezzo lettera raccomandata A.R. alla controparte e alla Segreteria federale, con allegazione delle ricevute comprovanti l’avvenuta spedizione postale e il versamento della tassa di arbitrato, con indicazione dell’arbitro prescelto ed invito al ricevente di designare il proprio arbitro, da comunicarsi, con raccomandata A.R. entro il termine di 20 gg. dal ricevimento, al proponente e alla Segreteria federale con allegata la ricevuta dell’intervenuto inoltro postale.
Le dichiarazioni di accettazione dell’incarico sottoscritte dai rispettivi arbitri nominati sono riportate in calce o in allegato alle comunicazioni.
2. Il terzo arbitro, con funzioni di presidente, è scelto entro i successivi 10 giorni dai due arbitri. In difetto provvederà, su richiesta della parte più diligente, il presidente della Commissione Unica di Appello, al quale spetta anche la nomina dell’arbitro di parte in ipotesi di mancata designazione. Il designato presidente deve accettare l’incarico entro i 10 giorni dalla nomina.
3. Il collegio arbitrale ha sede presso la F.I.T. ARCO e si riunirà presso gli uffici federali o il luogo di residenza del presidente.
Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Segreteria federale.
L’incarico di arbitro è conferito a titolo oneroso.
* Art. 12 – REQUISITI
PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE
1. I membri del Collegio Arbitrale debbono possedere i requisiti di eleggibilità previsti dall’Art. 28 dello Statuto.
* Art. 13 – DELIBERAZIONE
DEL LODO E SUA ESECUZIONE
1. Il presidente provvede alla convocazione del Collegio e delle parti, alle quali assegna termine per deposito di memorie anche istruttorie, dirige e regola il procedimento, compresa la fase di assunzione delle prove.
2. Le parti sono sentite se ne hanno fatto richiesta, possono difendersi personalmente o farsi assistere, munita di delega scritta, da legale o persona che risulti esente da provvedimenti di radiazione o sospensione in corso da parte di Federazioni riconosciute dal C.O.N.I..
3. Delle riunioni è redatto verbale dal segretario all’uopo nominato dal Presidente, anche tra uno dei due arbitri. Le decisioni sono adottate con la presenza di tutti i componenti il Collegio e assunte a maggioranza.
4. Le sostituzioni del presidente o degli altri arbitri nominati dalle parti non comporta il rinnovo degli atti già compiuti.
5. Gli arbitri decidono secondo equità. Il lodo è pronunciato entro 60 giorni a decorrere dalla data di accettazione della nomina del presidente ed è deliberato a maggioranza semplice ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza purché si dia atto del motivo per cui l’altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
6. Sono a carico della parte soccombente, salvo compensazione anche parziale, le spese di procedura e quelle di assistenza alla parte vincitrice, incluso il compenso del proprio arbitro.
7. Il lodo è immediatamente esecutivo, con efficacia vincolante tra le parti non essendo soggetto ad impugnazione.
8. Il lodo, contenente l’indicazione della parti, la sommaria esposizione dei fatti e dei motivi, il dispositivo, la data e la sottoscrizione degli arbitri, è trasmesso nei 10 gg successivi, a cura del presidente, alla Segreteria federale, unitamente agli atti e produzioni del procedimento, che provvederà alla immediata comunicazione con raccomandata A.R. alle parti e ne controllerà la regolare esecuzione. La parte soccombente deve provvedere nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione del lodo agli adempimenti ivi previsti.
9. La mancata esecuzione del lodo costituisce altresì grave infrazione disciplinare e deve essere denunciata con tempestività dalla Segreteria federale alla Procura federale per l’esercizio dell’azione disciplinare.
*
Art. 14
– RICORSO ALLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT
1.Le controversie che contrappongono la Federazione agli affiliati e/o tesserati non più soggette a ricorsi interni o a impugnazioni sono devolute, nelle limitazioni, modalità e i termini di cui all’art. 56 dello statuto federale, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, che, su istanza della parte interessata, provvede, con pronuncia definitiva, in sede di conciliazione delle parti o, in difetto, in quella di procedimento arbitrale.
2. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di conciliazione e arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.
CAPO III –
NORME PROCEDURALI
* Art.
15 – DISPOSIZIONI GENERALI
1. La Segreteria federale provvede a tutte le formalità, ivi incluse le comunicazioni dei provvedimenti, degli atti e degli avvisi relativi ai procedimenti disciplinari.
2. I provvedimenti, gli atti e gli avvisi sono comunicati a mezzo di raccomandata A.R. o telegramma nel domicilio risultante dal fascicolo di affiliazione e tesseramento o in quello eletto ed hanno effetto dalla relativa data di ricezione da parte dell’interessato.
3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi dati verbalmente dall’Organo di giustizia agli interessati presenti sostituiscono le comunicazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
4. Lo importo della tassa è fissato annualmente dal Consiglio federale ed il mancato preventivo versamento determina la inammissibilità della richiesta.
5. La tassa viene restituita in ipotesi di accoglimento anche parziale della richiesta ed incamerata negli altri casi.
6. Si intendono perentori solo i termini per i quali è comminata la decadenza.
7. La rinuncia al ricorso rende improcedibile l’azione disciplinare, se accettata dall’incolpato. La tassa viene incamerata.
8. Le spese del procedimento sono a carico della parte soccombente. E’ facoltà dell’Organo giudicante di condannarla alle spese, anche di assistenza, affrontate dalla parte offesa.
* Art. 16 – PRIMO GRADO DEL PROCEDIMENTO -
1.Il procedimento disciplinare si instaura d’ufficio sulla base di atti ufficiali, inclusi il rapporto e il referto, e di notizie acquisite dalla Procura federale, su denuncia degli Organi federali, affiliati e tesserati e su ricorso degli affiliati e tesserati.
2. Ricevuta la notizia del fatto configurante violazione disciplinare il Procuratore federale avvia le indagini per accertarne la fondatezza, da svolgersi nel termine di giorni 60 dal ricevimento della notizia, prorogabile su motivata richiesta, dal presidente della Commissione di giustizia, fino ad ulteriori 30 giorni per giusta causa o per la complessità delle indagini.
3. Al termine delle indagini, viene dato avviso all’indagato della violazione contestata assegnandogli un termine perentorio di 10 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per visionare il fascicolo delle indagini ed estrarne copia a proprie spese e formulare controdeduzioni anche istruttorie.
4. L’indagato e il suo difensore hanno facoltà di svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a favore da sottoporre sia al Procuratore federale che al Giudice investito del giudizio.
5. Conclusa detta fase il Procuratore, se non ritiene di archiviare, esercita l’azione disciplinare deferendo l’incolpato alla Commissione di Giustizia. Con la richiesta di rinvio a giudizio viene formulata la contestazione del fatto in maniera chiara e precisa, con la indicazione delle norme violate e degli elementi di prova di riscontro e vengono trasmessi gli atti del procedimento.
6. Il presidente fissa la data e la sede federale di comparizione del deferito dinanzi la Commissione, con l’invito a presenziare anche per essere esaminato.
7. Tra la data della comunicazione, da effettuarsi all’interessato ed all’eventuale parte offesa, a quella della fissata comparizione debbono intercorrere almeno 20 giorni liberi, salvo abbreviazioni per urgente e giusta causa.
8. Il dibattimento si svolge senza formalità ed è diretto dal presidente della Commissione di Giustizia che, accertata la regolarità degli adempimenti e formalità di rito, dà corso alla fase istruttoria, al cui termine si procede alla discussione ed all’assunzione della decisione.
9. L’incolpato deve depositare la lista testimoniale a pena di decadenza 5 giorni prima della data di convocazione, ha facoltà di rendere dichiarazioni in ogni stato del procedimento sui fatti attinenti la contestazione, può difendersi personalmente o farsi assistere, con il rilascio di delega scritta, da legale o da persona che risulti esente da provvedimenti di radiazione o sospensione in corso comminati da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., può estrarre copia a proprie spese degli atti del procedimento ed inoltrare memorie difensivi e produrre documentazione.
10. Il rappresentante della Procura federale presenzia alle riunioni.
11. La decisione deve essere pronunciata nel termine di mesi tre, decorrenti dal deposito nella segreteria federale dell’atto di deferimento dell’incolpato.
12. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati, ne è data tempestiva notizia all’incolpato ed alla Segreteria federale, passati in giudicato sono trascritti nel casellario federale.
* Art. 17 – PRESENTAZIONE DEL RICORSO
1. Per proporre ricorso occorre avervi interesse diretto per le infrazioni disciplinari ed anche indiretto nell’ipotesi di illecito sportivo, deve essere redatto per iscritto e sottoscritto. Per gli affiliati deve essere sottoscritto dal rappresentante munito di poteri risultante dal più recente modulo di affiliazione agli atti della Federazione.
2. Deve essere spedito alla Procura federale con raccomandata A.R. o telegramma e accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa di ricorso.
3. Le formalità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere osservate a pena di inammissibilità.
*
Art.18 – SECONDO GRADO DEL PROCEDIMENTO -IMPUGNAZIONI -
1.Avverso le decisioni del Giudice è ammessa impugnativa dinnanzi all’Organo di giustizia competente per il giudizio di appello entro 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
2. L’atto di appello deve essere motivato, sottoscritto e corredato dalla prova dell’avvenuto pagamento della tassa di impugnazione e inoltrato allo stesso Giudice di 1° grado.
3. L’inosservanza degli adempimenti prescritti ai commi n. 1 e n. 2 del presente articolo rendono inammissibile l’appello.
4.Possono proporre appello la Procura federale, la parte soccombente o, se trattasi di tesserato, anche la società di appartenenza nell’ipotesi che questa sia portatrice di interesse riguardo al capo della decisione da impugnare.
5. La segreteria federale provvede a trasmettere alle parti del procedimento copia dell’appello e a comunicare la data, l’ora ed il luogo della convocazione fissata dal presidente dell’Organo di 2° istanza.
6. Non sono proponibili, pena il rigetto d’ufficio, domande o questioni nuove; non sono altresì deducibili prove nuove, salvo che l’appellante dimostri di non averle potute avanzare in primo grado per causa a lui non imputabile o che siano ritenute dal giudice d’appello indispensabili ai fini del decidere.
7. La sanzione non può essere inasprita in ipotesi del solo appello del soccombente.
8. L’appello non sana irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di 1° grado.
9. L’Organo di giustizia di 2° grado:
a) riforma in tutto o in parte la decisione appellata decidendo nuovamente nel merito,se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento;
b) annulla senza rinvio la decisione impugnata se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado;
c) annulla con rinvio al giudice di primo grado per un nuovo esame del merito, se rileva che la inammissibilità o improcedibilità dichiarata non sussiste, se l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha motivato la decisione o ha in qualche modo violato le norme del contraddittorio e in tutti gli altri casi che ravvisi motivi di nullità.
10. Si osservano per quanto applicabili le disposizioni previste dall’art. 16 del presente Regolamento.
11. La durata del procedimento è stabilita in mesi tre a decorrere dal ricevimento dell’atto di impugnazione.
* Art. 19 –
ESECUZIONE DELLE SANZIONI – SOSPENSIONE -
1. Le decisioni degli Organi di giustizia sono immediatamente esecutive.
2. La pendenza di impugnazione non sospende la esecutorietà della decisione, salvo diverso provvedimento del Giudice a cui è stato inoltrato ritualmente l’appello, che può disporre su istanza motivata dell’interessato, accompagnata dalle ricevute del versamento della tassa di cauzione, la sospensione dell’esecuzione per gravi e comprovati motivi. La decisione è assunta con tempestività e senza la preventiva comparizione delle parti.
* Art. 20 – REVISIONE -
1. Le decisioni di condanna adottate dagli Organi di giustizia divenute irrevocabili possono essere impugnate senza limite di tempo per revisione dinanzi la Commissione Unica d’Appello in ipotesi:
a) di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
b) di sopravvenienza di nuove prove di innocenza;
c) di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto costituente illecito da cui dipende l’attuale condanna.
2. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della sanzione.
3. La domanda, proposta personalmente dal condannato o dal Procuratore federale, deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti, con allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di revisione.
4. La richiesta è dichiarata inammissibile perché manifestamente infondata se presentata fuori dei casi previsti. Può disporsi in qualsiasi momento la sospensione dell’esecuzione della sanzione.
5. L’Organo di giustizia con decisione non impugnabile rigetta o accoglie la domanda: in tal caso revoca la precedente decisione di condanna e pronuncia il proscioglimento.
TITOLO III
LE SANZIONI
CAPO IV – DELLE SANZIONI – IL TENTATIVO – SOSPENSIONE CAUTELARE – LE
CIRCOSTANZE – RECIDIVA –
* Art. 21 –
PRINCIPI GENERALI -
1. La applicazione della sanzione è proporzionata alla gravità della infrazione commessa; la scelta e la entità dell’erogazione deve essere motivata, anche riguardo agli aumenti o diminuzioni della sanzione base riferiti alle aggravanti ed attenuanti, alla loro prevalenze e equivalenza e alla applicazione della recidiva.
*Art. 22 – SANZIONI DISCIPLINARI -
1.Sono previste le seguenti sanzioni:
1.1 Ammonizione: richiamo scritto all’osservanza della norma o condotta violata. Si applica per le infrazioni di lieve entità.
1.2 Diffida: intimazione al rispetto della normativa statutaria e regolamentare anche nelle ipotesi di reiterazione in violazione di lieve entità.
1.3 Ammenda: pena pecuniaria, da applicarsi ai soli affiliati, salvo l’ipotesi di doping. Il cui corrispettivo in base all’entità dell’infrazione è determinato da un minimo di una fino ad un massimo di trenta volte la quota di affiliazione fissata annualmente dal Consiglio federale. Si applica anche nei casi di ripetizione in condotte che hanno comportato la ammonizione o la diffida. Deve essere versata alla Segreteria federale entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione, salvo diverso termine fissato dal giudice. Le ammende non pagate sono iscritte a debito degli affiliati; il loro integrale saldo è condizione per il rinnovo dell’affiliazione.
1.4 Sospensione: inibizione dallo svolgere ogni forma di attività sportiva, sociale e federale per un tempo non inferiore nel minimo ad un mese e non superiore nel massimo a tre anni. Per gli affiliati è prevista anche la sanzione della sospensione parziale che prevede la inibizione di organizzare gare o di partecipazione di atleti a gare organizzate dagli affiliati.
1.5 Ritiro definitivo della tessera di atleta: perdita della qualifica di atleta con possibilità di svolgere altre attività federali.
1.6 Radiazione: cancellazione definitiva dai ruoli federali con preclusione alla partecipazione a qualunque attività agonistica, sociale e federale. Può essere irrogata per infrazione di rilevante gravità lesiva anche dell’immagine della Federazione o contrastante con i principi dell’ordinamento sportivo che precludono la permanenza del responsabile nei ruoli federali.
*Art. 23 – SANZIONI PER L’ILLECITO SPORTIVO
1. Si applicano le seguenti sanzioni:
a) sospensione da 1 a 5 anni dai ruoli federali in ipotesi di tentativo di illecito;
b) la radiazione dai ruoli nei casi in cui l’illecito abbia conseguito i suoi effetti o in quelli di recidiva nel tentativo.
2. Alla erogazione della sanzione consegue la perdita del risultato ottenuto nella gara o nella classifica.
3. Per le sanzioni conseguenza dell’illecito da doping si rinvia alle norme del Regolamento federale Antidoping, deliberato dal Consiglio Federale il 5.08.2001.
*Art. 24 – IL TENTATIVO D’INFRAZIONE -
1.Il tesserato e l’affiliato che compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una infrazione, è punito, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica, con la sanzione prevista per la infrazione consumata diminuita da un terzo a due terzi.
*Art. 25 –
SOSPENSIONE CAUTELARE –
1. Su richiesta motivata dal Procuratore federale l’Organo di giustizia competente può disporre, in via cautelare, la sospensione immediata da ogni attività federale per un termine non superiore a 60 giorni dei tesserati e affiliati nei cui confronti è promosso procedimento disciplinare;
2. Condizione di applicabilità della misura cautelare, il cui fine è quello di evitare l’inquinamento della prova o la reiterazione nella violazione, è la sussistenza di indizi di responsabilità e la gravità del fatto.
3. Il provvedimento deve essere motivato, anche con riferimento in caso di rigetto alla irrilevanza degli elementi forniti dal richiedente, e contenere il termine di scadenza dell’efficacia della misura adottata, la data e la sottoscrizione del Giudice, pena la nullità rilevabile anche d’ufficio.
4. Entro il fissato termine di efficacia della sospensione cautelare deve procedersi, se concessa durante la fase delle indagini preliminari, all’archiviazione o all’attivazione dell’azione disciplinare, se autorizzato nella fase dibattimentale, alla pronuncia della decisione.
5. Il provvedimento cautelare è modificabile e revocabile, su ricorso motivato dell’interessato, da parte del giudice che lo ha pronunciato.
6. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione erogata.
*Art. 26 – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI –
1. Sono circostanti aggravanti dell’infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi, l’aver:
a) commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri durante l’esercizio delle proprie funzioni e qualifiche;
b) indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali;
c) aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’illecito commesso;
d) danneggiato o indotto a danneggiare persone o cose;
e) nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
f) commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione comportante dichiarazioni lesive della figura della Federazione e dei suoi componenti;
g) cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
h) l’infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
i) commesso l’illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
j) agito per futili motivi.
* Art. 27 – CIRCOSTANZE ATTENUANTI -
1. La sanzione è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
a) l’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) l’aver reagito in stato d’ira, determinato dal fatto ingiusto altrui;
c) l’aver prima del giudizio riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o altrui azione;
d) l’essere concorso con il fatto doloso della persona offesa a determinare l’evento, unitamente all’azione od emissione del colpevole;
e) ogni altra diversa circostanza tale da giustificare una diminuzione della sanzione.
*
Art. 28 – LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI – LORO CONCORSO -
1. Ricorrendo una circostanza aggravante o attenuante la sanzione può essere aumentata o diminuita in misura non eccedente un terzo.
2. Nel concorso di più circostanze aggravanti l’Organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione, oppure, valutata la gravità e pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione che comunque non potrà essere superiore al doppio di quella massima prevista.
3. Nel concorso di più circostanze attenuanti il Giudice può limitarsi ad apportare una diminuzione della sanzione, che opera sulla quantità di essa che si applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la ulteriore circostanza che la fa diminuire o, valutata la incidenza dell’attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione minore per quella prevista per quella fattispecie di infrazione.
4. Nel concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti devesi operare un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Nell’ipotesi di prevalenza delle circostanze aggravanti si tiene conto solo di queste, in caso contrario solo di quelle attenuanti, in quella infine di equivalenza si applica la sanzione che verrebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
* Art. 29 –
VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE
1. Le circostanze che attenuano o escludono la sanzione sono valutate dall’Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.
* Art. 30 – RECIDIVA -
1. L’affiliato e il tesserato riconosciuto colpevole con decisione definitiva di infrazione disciplinare o di illecito sportivo ne commette successivamente un’altra, soggiace ad un aumento fino a un sesto della sanzione da infliggere per la nuova violazione (recidiva semplice).
2. La pena può essere aumentata fino ad un terzo (recidiva aggravata):
2.1 se la nuova infrazione è della stessa indole(recidiva specifica);
2.2 se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente(recidiva infraquinquennale) ;
2.3 se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l’esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della stessa.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l’aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un’altra infrazione, l’aumento della pena, nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo, può essere sino alla metà, nei casi preveduti dal comma 2, per le ipotesi sub 2.1 e sub 2.2, può essere sino a due terzi e per quella sub 2.3 può essere da un terzo ai due terzi (recidiva reiterata).
5. In nessun caso l’aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
9. Spetta all’Organo di giustizia determinare i limiti dell’aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell’infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l’aumento di sanzione per effetto della recidiva può superare l’entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
* Art. 31 –
PLURALITA’ DI VIOLAZIONI -
1. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni federali o commette più violazioni della medesima disposizione o con più azioni od omissioni, riferentesi ad un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni federali è punito con la sanzione che devesi applicarsi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
* Art. 32 –
ESECUZIONE DELLE SANZIONI -
1. Le sanzioni che comportino inibizioni o squalifiche sono scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello del ricevimento della comunicazione della decisione.
2. Le sanzioni che non sono integralmente scontate nel corso dell’anno sportivo hanno esecuzione per il residuo nell’anno o anni successivi.
CAPO V –
CAUSE ESTINTIVE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI
* Art. 33 - AMNISTIA
1. L’Amnistia riveste carattere generale ed estingue l’infrazione e se vi è stata condanna fa cessare l’esecuzione della sanzione anche accessoria.
2. E’ concessa dal Consiglio federale che ne determina le modalità ed i termini di applicazione, anche riguardo la data di decorrenza.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. Nei giudizi in corso di svolgimento, per le infrazioni coperte dall’amnistia, l’Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
5. L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica nei casi di recidiva aggravata o reiterata, salvo diversa disposizione del provvedimento federale.
* Art. 34 – PRESCRIZIONE -
1. La prescrizione estingue l’infrazione:
1.1 In 24 mesi se si tratta di infrazione disciplinare;
1.2 In 5 anni se si tratta di illecito sportivo;
2. Il termine di prescrizione decorre per la infrazione consumata dalla commissione del fatto, per quella tentata dalla cessazione dell’attività illecita e per quella continuata dalla cessazione della continuazione.
3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento.
Il corso della prescrizione è interrotto dalle seguenti cause:
· l’interrogatorio davanti al Procuratore federale;
· l’invito a presentarsi al Procuratore a rendere l’interrogatorio;
· la richiesta di rinvio a giudizio disciplinare.
·
la pronuncia della decisione.
4. La prescrizione interrotta riprende di nuovo a decorrere dalla data di interruzione. Se sono più gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti al comma 1 possono essere prolungati oltre la metà.
* Art. 35 –
INDULTO -
1. Riveste carattere generale; è causa di estinzione della sanzione.
2. E’ concessa dal Consiglio federale che ne determina la modalità ed i termini di applicazione, anche riguardo la data di decorrenza della sua efficacia.
3. L’indulto, che può essere sottoposto a condizione ed obblighi, si applica sulla sanzione principale erogata condonandola in tutto o in parte o commutandola in altra di specie più lieve. Non estingue le pene accessorie e non si applica nelle ipotesi di recidiva aggravata o reiterata, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, cumulate le
* Art. 36 – RIABILITAZIONE -
1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E’ emesso dalla Commissione Unica d’Appello, su istanza alla stessa del condannato, in presenza delle seguenti condizioni:
- Che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- Che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell’istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione Unica d’Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all’accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Commissione Unica d’Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della FITARCO che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all’istante.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto dalla Commissione Unica d’Appello su ricorso della Procura se il soggetto riabilitato commette entro cinque anni una infrazione comminabile con la sospensione o la radiazione o venga condannato per l’uso di sostanze o di metodi dopanti.
Il ricorso è comunicato
all’interessato.
* Art. 37 – GRAZIA -
1. La grazia, che riveste carattere personale e presuppone che la decisione di condanna sia definitiva, condona in tutto o in parte la sanzione inflitta o la commuta in altra più lieve.
2. Il beneficio può essere concesso dal Presidente federale, su richiesta dell’interessato, a condizione che risulti espiata almeno la metà della sanzione erogata e, nei casi di radiazione, che siano decorsi almeno 5 anni dall’adozione della sanzione definitiva.
3. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo diversa disposizione del provvedimento presidenziale.
* Art. 38 – DISPOSIZIONE FINALE -
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all’approvazione da parte del C.O.N.I.