STATUTO FITARCO
Con adeguamenti alle nuove normative di legge 2000
BOZZA alternativa
1 Settembre 2000
Art. 1 - COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE
E' costituita per iniziativa delle società, associazioni ed organismi sportivi che praticano in Italia - senza fine di lucro - il Tiro con l'Arco, la Federazione Italiana Tiro con l'Arco, FITARCO, allo scopo di promuovere la pratica di questo sport, di coordinare le norme che lo regolano, di curare la partecipazione in campo internazionale nell’ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. e dalla F.I.T.A.
L’attività agonistica è disciplinata dai principi contenuti nella Carta Olimpica.
La Federazione Italiana Tiro con l'Arco ha sede in Roma ed ha durata illimitata.
La FITARCO, associazione con personalità giuridica di diritto privato, organo del C.O.N.I., svolge, con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, la sua azione nell'ambito delle norme generali della F.I.T.A. e del C.O.N.I. e sotto la vigilanza del C.O.N.I. medesimo.
Art. 2 - AMMISSIONE ALLA FEDERAZIONE
Le Società, le Associazioni e gli Organismi sportivi, di seguito definiti "Società", che praticano o intendono praticare in Italia il Tiro con l'Arco a livello agonistico e senza scopo di lucro, possono chiedere di far parte della Federazione Italiana Tiro con l'Arco - FITARCO.
La domanda, redatta su apposito modulo deve essere presentata al Comitato Regionale che la inoltra alla Segreteria Generale.
Detta domanda deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall’Art. 2 del Regolamento Organico.
Il Consiglio Federale, su delega del C.O.N.I., previo accertamento della completezza e regolarità della domanda, provvederà al riconoscimento della Società ai fini sportivi ed all’approvazione dello Statuto e, ove esistenti, dei Regolamenti Organici.
Art. 3 - APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE
Le Società che praticano in Italia il Tiro con l'Arco, appartenenti alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, sono iscritte nell'apposito Albo Nazionale.
Le Società Sportive di nuova affiliazione non hanno diritto di voto in occasione della Assemblea Nazionale e periferica.
Il diritto di voto viene riconosciuto a dette Società purché risultino affiliate da ventiquattro mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, e sempre che abbiano svolto con carattere di continuità, in entrambi gli anni, attività agonistica intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato, gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della Federazione.
Qualora la domanda di affiliazione o di riaffiliazione sia presentata da una Società di capitali, l’atto costitutivo e lo statuto di detta Società deve prevedere, a pena d'inammissibilità della domanda, l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento di eventuali utili per il conseguimento esclusivo dell'attività sportiva, nonché le altre specifiche limitazioni richieste dalla Legge per le associazioni senza scopo di lucro..
Le Società affiliate sono tenute a comunicare alla Segreteria Generale ed al Comitato Regionale, entro 15 giorni, ogni variazione apportata al proprio Statuto o al proprio Regolamento Organico da sottoporsi al Consiglio Federale per la relativa approvazione.
Art. 4 - DOVERI DELLE SOCIETA’
Le Società sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti tesserati FITARCO lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
Art. 5 - DIRITTI DELLE SOCIETA’
Le Società hanno diritto :
a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari ;
b) di partecipare all’attività agonistica ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all’attività di carattere internazionale ;
c)di organizzare manifestazioni di tiro con l’arco secondo le norme emanate dagli Organi competenti;
d) di fruire delle agevolazioni e dei vantaggi eventualmente disposte dalla FITARCO e dal CONI.
Art. 6 - RINNOVO DELLA AFFILIAZIONE.
Le Società devono provvedere annualmente al rinnovo dell’affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
Art. 7 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO FEDERALE
Una Società cessa di far parte della FITARCO per:
a) recesso o scioglimento deliberate a norma dello Statuto Sociale;
b) radiazione per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, comminata dagli Organi di Giustizia;
c) per mancata riaffiliazione nei termini previsti dalla norme federali;
d) per mancata attività agonistica nel corso dell'anno salvo i casi di aspettativa previsti dal Regolamento Organico;
revoca della affiliazione da parte del Consiglio Federale per il venire meno dei requisiti per la affiliazione stessa.
La cessazione di appartenenza alla FITARCO comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
Le società uscenti, quale ne sia stato il motivo, sono tenute a soddisfare tutte le eventuali pendenze di natura economica contratte con la Federazione o con altri affiliati e, a tal fine, i componenti dell’ultimo Consiglio della Società sono solidalmente responsabili nei confronti della Federazione.
Art. 8 - TESSERAMENTO
I soci delle Società affiliate alla FITARCO hanno diritto alla tessera federale.
Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
Il tesseramento è valido per un anno solare.
I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall’art. 4 del presente Statuto.
Possono partecipare a gare ufficialmente riconosciute dalla FITARCO solamente coloro che sono in possesso della tessera federale valida per l'anno in corso. Per lo svolgimento della attività agonistica è obbligatorio il possesso del certificato di idoneità medica previsto dalle disposizioni di legge.
Ogni socio e/o atleta può essere tesserato alla FITARCO da una sola Società.
Il tesseramento cessa :
a) nei casi previsti dal Regolamento Organico ;
b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia ;
c) nei casi previsti dall’art. 7 del presente Statuto.
I tesserati hanno diritto di :
d) partecipare all’attività federale attraverso le rispettive Società ;
e) indossare la divisa federale osservando le disposizioni in materia emanate dalla Federazione ;
f) concorrere, se in possesso dei requisiti, alle cariche federali.
Con la sottoscrizione della domanda di tesseramento, i tesserati accettano di rimanere vincolati alla propria Società fino alla scadenza del quarto anno sociale di tesseramento, incluso quello di primo tesseramento.
Le norme relative ai trasferimenti di Società sono demandate al Regolamento Organico
Art. 9 SANZIONI
Le Società ed i tesserati che contravvengono a quanto eventualmente previsto dallo Statuto e dai Regolamenti federali sono passibili delle sanzioni, anche di natura pecuniaria, previste dalle norme e dalle disposizioni federali.
Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.
Art. 10 - VINCOLO DI GIUSTIZIA
I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione Italiana Tiro con l'Arco hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti, società e persone fisiche, tesserati e affiliati alla FITARCO.
Le Società e i tesserati si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della FITARCO.
Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.
Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.
Il Consiglio Federale, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa.
L'inosservanza della presente disposizione comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dai ruoli federali.
Art. 11 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE ED ALTRI ORGANISMI
Sono Organi centrali:
a) l'Assemblea Nazionale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Federale;
d) il Consiglio di Presidenza;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
x) l'Assemblea degli Atleti
y) l'Assemblea dei Delegati dei Tecnici
Sono Organi periferici:
f) le Assemblee Regionali;
g) il Presidente Regionale;
h) i Comitati Regionali;
i) i Comitati Provinciali ;
l) le Assemblee Provinciali ;
m) il Presidente Provinciale ;
n) i Delegati Regionali (ove sia impossibile costituire o mantenere in vita il Comitato Regionale)
o) i Delegati Provinciali (ove sia impossibile costituire o mantenere in vita il Comitato Provinciale)
Sono Organi di Giustizia Sportiva:
p) la Commissione Unica d'Appello;
q) la Commissione di Giustizia;
r) il Giudice Unico;
s) il Procuratore Federale.
Altri Organismi della FITARCO sono:
a) la Consulta Nazionale;
b) la Commissione Tecnica;
c) la Commissione Arbitri;
Tutte le cariche elettive sono onorarie e non retribuite ad eccezione dei Revisori dei Conti.
Art. 12 - ASSEMBLEA NAZIONALE
L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della Federazione. Ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea Nazionale è composta dai Presidenti delle Società affiliate aventi diritto di voto o loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla FITARCO.
Hanno diritto di voto, le Società che alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa risultino affiliate da almeno 24 mesi precedenti, purché nel frattempo abbiano svolto effettiva attività agonistica così come definita dall’art. 3 terzo comma.
E' preclusa la partecipazione alla Assemblea alle Società non in regola con il pagamento delle quote di affiliazione e di riaffiliazione ed a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari definitivi in corso di esecuzione alla data di svolgimento della Assemblea stessa.
Partecipano, inoltre, all'Assemblea:
a) il Presidente Federale;
b) i membri del Consiglio Federale;
c) i membri del Collegio di Revisori dei Conti;
d) i Presidenti dei Comitati Regionali;
e) i Presidenti dei Comitati Provinciali ;
f) I membri della Commissione di Giustizia
f) i membri della Commissione Unica d'Appello;
i quali non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.
Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale della FITARCO.
Il Presidente della Società o il suo delegato partecipante all'Assemblea può portare solo due deleghe oltre a quella della sua Società. Il delegato può comunque rappresentare solo Società della stessa Regione.
I Presidenti e i Consiglieri dei Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali (ove costituiti), non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.
L’Assemblea Nazionale Ordinaria per il rinnovo delle cariche federali deve tenersi entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici, salvo proroga deliberata dalla Giunta Esecutiva del CONI su richiesta del Consiglio Federale per gravi e giustificati motivi. In tale Assemblea vengono eletti, con votazioni separate e successive : il Presidente Federale unitamente a sei due componenti il Consiglio Federale, quattro altri Componenti il Consiglio Federale ( su Collegio Nazionale), il Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di spettanza , ed i componenti della Commissione di Giustizia e quelli della Commissione Unica d’Appello.
Nella stessa Assemblea i singoli Collegi elettorali (art. 16), ciascuno per quanto di loro competenza, procedono alla elezione degli altri tre otto componenti il Consiglio Federale.
Ogni Società partecipa a queste votazioni con i voti plurimi attribuiti ai sensi dell’art.14.
Nell'elezione dei quattro membri del Consiglio Federale eletti a collegio nazionale, possono essere espresse due preferenze.
Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce, altresì, con cadenza annuale per l'esame delle problematiche federali sollecitate dal Presidente Federale, dal Consiglio Federale, dalla Consulta Nazionale e dalle Società e per l'assegnazione dei riconoscimenti federali; al termine del secondo e del quarto anno del quadriennio l'Assemblea si riunisce, inoltre, per votare la relazione tecnico morale e finanziaria sulla gestione del biennio trascorso presentata dal Presidente federale e predisposta unitamente al Consiglio Federale. Alla relazione tecnico morale e finanziaria deve essere allegata quella del Collegio dei revisori dei Conti sull’andamento contabile ed amministrativo. Delibera, altresì, sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
Convoca l'Assemblea il Presidente Federale o chi ne fa le veci su deliberazione del Consiglio Federale mediante avviso a domicilio inviato a mezzo raccomandata ed almeno 20 giorni prima della data di celebrazione della Assemblea stessa, a tutti gli affiliati in regola con l’affiliazione.
L'Assemblea regolarmente costituita elegge per acclamazione il proprio Presidente e un Vicepresidente.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che dispongano, direttamente o per delega, di almeno tre quinti dei voti e che rappresentino almeno la metà più uno delle Società affiliate aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora e limitatamente alle sole Assemblee elettive Ordinarie e Straordinarie, è richiesta la partecipazione della metà più uno delle Società affiliate aventi diritto a voto e che esprimano non meno della metà del totale dei voti attribuiti a tutte le Società affiliate.
Per le Assemblee non elettive, sempre in seconda convocazione, si prescinde dal numero dei voti e dei partecipanti salvo quanto previsto dall’art. 13 (settimo comma).
Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente. Deve essere altresì, convocata sia nelle ipotesi previste dal presente Statuto, nonché a seguito di richiesta della metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto i quali rappresentino non meno di 1/3 del totale nazionale dei voti.
E’ competente alla convocazione l’Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
L’Assemblea nazionale straordinaria deve essere convocata, altresì, quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.
Le modalità di convocazione e di validità della Assemblea Straordinaria elettiva sono le stesse previste per l'Assemblea Ordinaria elettiva.
L'Assemblea Nazionale Straordinaria :
elegge, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi previste dal presente Statuto per vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato il Presidente Federale, il Consiglio Federale decaduto o singoli membri dello stesso, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Giustizia o della Commissione Unica d’Appello venuti a mancare per qualsiasi motivo ;
delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre, per l’approvazione, al Consiglio Nazionale del CONI ;
c) delibera di proporre al Consiglio Nazionale del CONI lo scioglimento della FITARCO ;
d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
L’Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.
La proposta di scioglimento della Federazione può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno i quattro quinti delle Società aventi diritto al voto e che in tale ipotesi disporranno in un solo voto.
L'assemblea è valida con la presenza dei quattro quinti dei voti spettanti alle Società, sia in prima che in seconda convocazione.
Per l'approvazione della suddetta proposta sono necessari almeno i quattro quinti dei voti spettanti a tutte le Società aventi diritto al voto.
Il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. dovrà quindi deliberare sullo scioglimento definitivo della Federazione e sulla destinazione del patrimonio della Federazione stessa.
I componenti della Commissione verifica poteri e della/e Commissione/i di scrutinio sono individuati tra i rappresentanti degli affiliati all’Assemblea e sono eletti per acclamazione dalla Assemblea.
Nelle Assemblee elettive i componenti la commissione verifica poteri e la commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
L’Assemblea Straordinaria di ciascun Collegio Elettorale, previo rispetto delle modalità e procedure previste dal presente Statuto per la convocazione della Assemblea Nazionale Straordinaria, deve essere convocata nei casi in cui sia necessario provvedere alla sostituzione del proprio componente il Consiglio Federale venuto a mancare per qualsiasi titolo e nel caso in cui, nello stesso Collegio, non sia possibile sostituire il Consigliere vacante con il primo dei non eletti.
Art. 14 - VOTAZIONI IN ASSEMBLEA NAZIONALE
In considerazione del fatto che la partecipazione alle gare del Calendario Federale è condizionata al conseguimento da parte del tesserato di una categoria di merito differenziata in funzione dei punteggi acquisiti, e che il numero dei partecipanti ai Campionati Italiani è stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ogni affiliato dispone in Assemblea oltre al voto che gli spetta come affiliato: dei seguenti voti plurimi :
a) Un voto per ogni partecipazione della Società a gare dei calendari federali : Interregionale, Nazionale e Internazionale o gare organizzate sotto l'egida di Federazioni estere affiliate alla FITA, più 1 voto per ogni tre atleti dell’affiliato presenti in classifica, fino ad un massimo di 4 voti, più 1 voto per ogni squadra di classe e divisione partecipante (non più di una squadra per ogni classe e divisione);
b) 2 voti per ogni partecipazione individuale ai Campionati Italiani dell'anno precedente quello di svolgimento dell'Assemblea, più 1 voto per la partecipazione a squadra a condizione che per la partecipazione al Campionato siano previsti limiti minimi di qualificazione;
c) 3 voti per ogni atleta classificatosi tra i primi tre in un Campionato Italiano dell'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea ;
d) 3 voti per ogni squadra qualificatasi nelle prime tre posizioni in un Campionato Italiano dell'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea ;
e) 3 voti per ogni partecipazione dei propri atleti, in qualità di componenti la rappresentativa nazionale a gare in Italia e all'estero ;
5 voti per ogni gara del Calendario Internazionale organizzata fino ad un massimo di 10 voti
3 voti per ogni gara del Calendario Nazionale organizzata fino ad un massimo di 9 voti ;
2 voto per ogni gara del Calendario Interregionale organizzata fino ad un massimo di 8 voti
Il riconoscimento dei voti per la organizzazione delle gare è subordinato alla partecipazione alle gare stesse dei tesserati della Società organizzatrice ed a condizione che il totale dei voti assegnati per la organizzazione delle gare non sia superiore al 20% del totale dei voti assegnati per attività agonistica
Il calcolo dei voti viene effettuato sulla base dei dati risultanti alla Segreteria Generale a partire dall'anno coincidente con l'inizio del quadriennio olimpico.
Le votazioni in Assemblea possono avvenire a discrezione del Presidente, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o per voto segreto. Il voto segreto è obbligatorio per la elezione delle cariche federali o quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/15 delle Società presenti ed aventi diritto a voto.
L'Assemblea, in caso di votazione a voto segreto, nomina, su proposta del Presidente, e per ogni commissione di scrutinio tre scrutatori per il controllo delle schede ed il calcolo dei voti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi salvo che per le ipotesi di modifica allo Statuto e di proposta di scioglimento della FITARCO.
Art. 15 - ORDINE DEL GIORNO
L'Ordine del giorno dell'Assemblea è compilato dal Consiglio Federale o dalle stesse Società nei casi previsti dal 1° comma dell'art.13 ed è inviato ai singoli affiliati, a mezzo lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della Assemblea stessa.
Al di fuori delle fattispecie suddette, le Società che intendono inserire un argomento all'ordine del giorno devono farne domanda scritta al Consiglio Federale comunicandone esattamente il testo desiderato e le motivazioni, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea. La richiesta di inserimento di argomenti all'ordine del giorno deve essere sottoscritta da almeno 5 Società aventi diritto a voto.
Art. 16 - ELEZIONI DEGLI ORGANI FEDERALI - COLLEGI ELETTORALI
Al termine di ogni quadriennio olimpico, ed in funzione della distribuzione geografica dei voti assembleari dell’intero quadriennio, vengono costituiti 8 collegi elettorali dai quali saranno eletti otto componenti il Consiglio Federale, uno per ciascun Collegio Elettorale.
Le modalità di costituzione dei Collegi Elettorali è demandata al Regolamento Organico.
I tre collegi elettorali che procederanno alla elezione di tre rappresentanti nel Consiglio Federale sono cosi' costituiti:
Collegio 1 ) dalle Società residenti nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
Collegio 2) dalle Società residenti nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio
Collegio 3) dalle Società residenti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campagna, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Le candidature a Consigliere Federale in ciascun Collegio Elettorale possono essere presentate solo da affiliati appartenenti al Collegio stesso. Ogni candidatura dovrà essere supportata da almeno tre affiliati aventi diritto a voto.
In ogni Collegio Elettorale possono essere candidati anche tesserati appartenenti ad altri Collegi, tali candidature devono essere supportate da almeno otto affiliati aventi diritto a voto del Collegio ove viene presentata la candidatura.
Qualora il nominativo di un candidato risulti inserito nelle liste di più Collegi Elettorali, l’interessato, al momento della accettazione della candidatura, dovrà dichiarare, il Collegio ove desideri essere candidato.
Dopo tale dichiarazione, il nominativo sarà depennato dalle liste degli altri Collegi elettorali.
Le candidature alle cariche elettive della Federazione devono essere comunicate alla Segreteria Generale non oltre i due mesi precedenti la fine dell'ultimo anno del quadriennio olimpico.
Nei casi di rinnovo anticipato delle cariche elettive, le candidature dovranno essere poste entro i venti giorni precedenti la data di effettuazione della specifica Assemblea Straordinaria appositamente convocata.
Il Segretario Generale invierà alle Società aventi diritto di voto l'elenco completo delle candidature alle singole cariche.
La votazione potrà avvenire solo sui nominativi indicati in tale elenco.
Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i soli candidati che abbiano ottenuto la parità dei voti.
Il candidato o i candidati alla carica di Presidente Federale devono indicare, tra i candidati alla carica di Consigliere Federale, i 6 2 Consiglieri ritenuti utili per la realizzazione del programma presentato. La elezione del candidato alla carica di Presidente Federale comporta la automatica elezione dei due componenti il Consiglio di Presidenza I candidati al Consiglio di Presidenza dovranno comunicare alla Segreteria Federale la propria accettazione della candidatura entro i 30 giorni precedenti l’assemblea elettiva ; una volta accettata la candidatura i loro nominativi saranno cancellati dalle liste dei Collegi elettorali di provenienza.
In caso di mancata elezione del candidato alla Presidenza Federale, i nominati da questi indicati per il loro inserimento nel Consiglio di Presidenza, non potranno essere reinseriti nelle liste dei Collegi Elettorali e del Collegio Nazionale.
I nominativi dei componenti il Consiglio di Presidenza indicati dal candidato alla Presidenza Federale saranno comunicati, a cura della Segreteria Generale, a tutte le Società aventi diritto a voto unitamente all’elenco delle candidature pervenute.
Nel caso di vacanza, a qualsiasi titolo, di componenti gli organi elettivi, purché in numero non superiore alla metà, si procederà alla integrazione dell'Organo stesso chiamandovi a far parte i primi dei non eletti nel collegio ove si è verificata la vacanza, purché abbiano riportato nell'elezione almeno la metà dei suffragi attribuiti all'ultimo eletto.
In caso contrario si procederà alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria Nazionale o del/i Collegio/i elettorale/i interessato/i, per il reintegro delle cariche, nei termini e nei modi previsti dal presente Statuto.
Nel caso di vacanza, a qualsiasi titolo, di un componente il Consiglio di Presidenza tra i due eletti con il Presidente, il Presidente Federale indicherà un altro nominativo scelto tra i componenti il Consiglio Federale. Il Consigliere chiamato a far parte del Consiglio di Presidenza sarà, a sua volta, sostituito dal primo dei non eletti del Collegio Elettorale di provenienza.
Qualora non sia possibile tale sostituzione per mancanza del primo dei non eletti, si procederà alla convocazione di una Assemblea straordinaria elettiva nel Collegio Elettorale interessato.
Art. 16A- L'ASSEMBLEA DEGLI ATLETI
L'assemblea degli atleti e' esclusivamente assemblea elettiva e viene convocata con le stesse norme relative alla Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria e Straordinaria.
L'assemblea degli atleti elegge con voto segreto tre membri del Consiglio Federale tra gli Atleti stessi. I criteri di Candidatura sono gli stessi relativi a tutte le altre cariche elettive FITARCO. Ogni partecipante ha diritto ad esprimere due preferenze e può essere portatore di una sola delega.
Partecipano alla Assemblea come elettorato attivo e passivo tutti i tesserati che negli otto anni solari precedenti alla convocazione della assemblea abbiano vestito la Maglia Azzurra rappresentando la FITARCO in occasione dei Giochi Olimpici, dei World Games, dei Giochi del Mediterrraneo o dei Campionati del Mondo o d'Europa, Seniores.
Art. 16B- L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEI TECNICI
L'assemblea dei rappresentanti dei Tecnici e' esclusivamente assemblea elettiva e viene convocata con le stesse norme relative alla Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria e Straordinaria.
L'assemblea dei rappresentanti dei Tecnici elegge con voto segreto un membro del Consiglio Federale tra i Tecnici stessi. I criteri di Candidatura sono gli stessi relativi a tutte le altre cariche elettive FITARCO. Ogni partecipante esprime un solo voto e non puo' portare deleghe.
Partecipano alla assemblea Tecnici regolarmente iscritti agli Albi Federali per l'anno in corso, nella misura del 10 percento arrotondato alla unita' superiore, nominati per l'occasione da assemblee dei Tecnici indette a livello Regionale.
Sono eleggibili tutti i Tecnici regolarmente iscritti agli Albi Federali e che abbiano conseguito la qualifica almeno due anni prima della effettuazione dell'assemblea.
Art. 17 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA'
Per essere eletti alle cariche federali occorre:
a) essere cittadini italiani ed avere raggiunto la maggiore età;
b) non avere riportato condanne per delitti dolosi;
c) non essere stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o da altre Federazioni Sportive Nazionali a squalifica o a inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
d) essere tesserati della FITARCO al momento della presentazione della candidature ed esserlo stato almeno nei 24 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea.
Non possono essere eletti alle cariche federali coloro che nell’ultimo quinquennio precedente la data di celebrazione dell’Assemblea siano o siano stati classificati professionisti in qualsiasi sport (ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 91/1981) o la cui fonte primaria o prevalente di reddito sia individuabile nell’attività commerciale di produzione e/o vendita di materiale arcieristico.
Per la elezione alla carica di Revisore dei Conti è richiesta la iscrizione del candidato all’albo dei revisori contabili.
La mancanza iniziale accertata dopo l’elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta la immediata decadenza dalla carica.
Il requisito di cui al punto d) che precede non è richiesto per il Collegio dei Revisori dei Conti e per la Commissione Unica d’Appello.
Art. 18 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione ed è responsabile, congiuntamente al Consiglio Federale, nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del C.O.N.I., del funzionamento della Federazione.
Convoca l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal Presente Statuto convoca e presiede il Consiglio Federale, il Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell’Ordine del Giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate. Presiede, altresì, la Consulta Nazionale.
A lui è riservata la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della pena, sentito il parere del Consiglio Federale.
In caso di radiazione dalla Federazione, la grazia può essere concessa solo dopo che siano trascorsi 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
Il Presidente può assumere provvedimenti di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti o ad adempimenti indifferibili, salvo ratifica da parte del Consiglio Federale il quale, nella sua prima riunione successiva al provvedimento adottato, dovrà accertare se sussistevano i presupposti per l'adozione del provvedimento medesimo;
In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente anziano sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni dall’evento e da tenersi entro i successivi 30 giorni. Nell’ipotesi in cui sia impedito o si dimetta anche il Vice Presidente più anziano, subentrerà l’altro Vice Presidente.
Presenta all'Assemblea una relazione tecnica, morale e finanziaria della FITARCO predisposta con il Consiglio Federale.
In caso di impedimento temporaneo del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente anziano.
Art. 19 - CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio Federale è composto dal Presidente Federale e da 14 13 Consiglieri.
Dei 14 13 componenti il Consiglio Federale, 3 8 vengono eletti dai Collegi Elettorali, 4 vengono eletti su Collegio Nazionale e 6 2 sono indicati dal candidato alla carica di Presidente Federale e risulteranno automaticamente eletti secondo quanto previsto dall’art. 16.
Tre membri del Consiglio federale vengono invece eletti dalla Assemblea degli Atleti, mentre un membro viene eletto dalla Assemblea dei Rappresentanti dei Tecnici.
I sei due componenti il Consiglio Federale eletti unitamente al Presidente Federale, compongono il fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio Federale, nella sua prima riunione, eleggerà al proprio interno altri due membri del Consiglio di Presidenza, dei quali almeno uno obbligatoriamente eletto tra i quattro tra Atleti e Tecnico. Eleggerà' inoltre all’interno del Consiglio di Presidenza, i due Vice Presidenti.
Assume la qualifica di Vice Presidente anziano il Vice Presidente che, in sede di designazione da parte del Consiglio Federale, ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l’intero quadriennio olimpico.
E' facoltà del Consiglio invitare ad assistere ai propri lavori persone che non ne facciano parte.
Il Consiglio Federale si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri ed ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea e di assicurare la gestione federale.
La convocazione è inviata, di norma, a mezzo lettera raccomandata.
In particolare sono di sua competenza:
1) l'emanazione dei Regolamenti Federali;
2) la vigilanza sull'attività degli organi federali periferici;
3) la deliberazione, su delega del CONI, del riconoscimento ai fini sportivi delle società, associazioni ed organismi sportivi e delle domande di affiliazione e riaffiliazione degli stessi.
4) la deliberazione del Bilancio Preventivo, delle variazioni e del Conto Consuntivo;
5) l'approvazione del calendario federale dei tornei;
6) l'approvazione del calendario agonistico delle rappresentative nazionali;
7) la nomina della Commissione di Giustizia, del Giudice Unico, del Procuratore Federale con esclusione di revoca anticipata, della Commissione Tecnica, della Commissione Arbitri e di altre Commissioni o gruppi di lavoro per l'espletamento di particolari compiti;
8) stabilire, su proposta della Commissione Tecnica, i programmi di preparazione e di gare delle squadre nazionali e la nomina di eventuali allenatori e preparatori;
9) stabilire, su proposta della Commissione Tecnica, i programmi di formazione di istruttori e tecnici federali e l'assegnazione di eventuali attestati;
10) la stipulazione delle convenzioni assicurative;
11) la designazione dei collaboratori;
12) il controllo sulla legittimità delle cariche periferiche;
13) la proposta di assegnazione di riconoscimenti di benemerenze a chi, dentro o fuori la FITARCO, abbia sostanzialmente contribuito alla realizzazione dei fini istituzionali della Federazione;
14) lo scioglimento dei Comitati Regionali e Provinciali in caso di accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo nominando, in sostituzione, un Commissario il quale, nei 60 giorni successivi provvederà alla convocazione dell’Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi.
15) la determinazione dell'importo delle quote federali, della tassa dovuta per i ricorsi in appello e di 1° grado e delle tasse per la iscrizione di gare nel Calendario federale ;
16) la nomina del Segretario della Commissione di Giustizia e della Commissione Unica di Appello;
17) concedere l'amnistia e promulgare l'indulto prefissando i termini del provvedimento, secondo le norme previste dal Regolamento di Giustizia;
18) deliberare, in caso di accertata mancata attività agonistica, protrattasi per un anno e salvi i casi di cui al punto d) art.7, la cancellazione delle Società dai ranghi federali;
20) realizzare i fini di cui all’art. 1
21) predisporre la relazione tecnico morale e finanziaria della gestione federale da sottoporre alla approvazione della assemblea ;
22) vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle norme federali ;
23) ratificare i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente e quelli d’urgenza deliberati dal Consiglio di Presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento ;
24) emanare le disposizioni di attuazione del tesseramento ;
25) determinare le dotazioni finanziarie degli Organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni ;
26) deliberare l’ordine del giorno dell’Assemblea nazionale salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria ;
27) nominare, nei casi previsti, i delegati regionali e provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi.
28) ogni altra attività federale non specificatamente di competenza di altri Organi federali.
I Regolamenti federali deliberati dal Consiglio Federale devono essere approvati dal CONI.
Ad analoga approvazione devono essere sottoposti il conto consuntivo, il bilancio di previsione e le relative variazioni.
Funge da Segretario il Segretario Generale che tiene un verbale di tutte le riunioni.
In caso di suo impedimento il Segretario Generale delega un suo sostituto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
Il Consigliere che, salvo impedimenti per impegni federali, non intervenga alle riunioni di Consiglio per 3 volte, anche non consecutive nel corso di un anno, decade automaticamente.
Art. 20 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio Federale decade :
a) per dimissioni del Presidente, comporta la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l’ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario, sino alla convocazione dell’assemblea straordinaria che dovrà avvenire entro 60 giorni dall’evento che ha causato la decadenza degli organi ed avrà luogo nei successivi 30 giorni;
b) per mancata approvazione da parte dell’Assemblea della relazione tecnico morale e finanziaria che comporta la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale nella sola ipotesi in cui la relativa deliberazione sia stata assunta con la metà più uno dei voti spettanti a tutte le società.
Gli Organi suddetti resteranno in prorogatio per l’ordinaria amministrazione sino all’Assemblea straordinaria che dovrà aver luogo nei termini di cui sub a).
Qualora nel corso della votazione in ordine alla relazione suddetta si sia raggiunta la parità dei voti (50% a favore e 50% a sfavore), la relazione si intende approvata.
c) per vacanze per qualsivoglia motivo, non contemporanee, della metà più uno dei Consiglieri Federali nell’arco del quadriennio: in tal caso si ha la decadenza del Consiglio medesimo ma non del Presidente, al quale spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria nei termini di cui al precedente punto sub a);
d) per dimissioni contemporanee, della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tal caso si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria, nei termini di cui sopra;
e) per impedimento definitivo del Presidente. In tale ipotesi si applica il disposto dell’art.18 quinto comma.
Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili.
Congiuntamente al Consiglio Federale decadono tutti gli organi da esso nominati, esclusi quelli di Giustizia. Non decade, inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 21 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, e dai sei due consiglieri eletti unitamente al Presidente come previsto dall’ art.16 del presente Statuto, e da altri tre membri eletti dal Consiglio Federale tra i propri ranghi.
Il Consiglio di Presidenza ha il compito di provvedere al disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e può assumere, nei casi urgenti, provvedimenti in luogo del Consiglio Federale salvo ratifica del suo operato da ottenersi alla prima riunione del Consiglio Federale stesso.
In caso di impedimento del Presidente, presiede il Consiglio di Presidenza il Vice Presidente più anziano o l’altro Vice Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza, da assumersi a maggioranza semplice, sono valide quando siano presenti almeno quattro suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
Il Segretario Generale funge da Segretario e tiene un verbale di tutte le deliberazioni.
Art. 22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo federale preposto al controllo dei bilanci, della contabilità, dei rendiconti e di qualsiasi atto dell'Amministrazione Federale per accertarne la regolarità e verificare la rispondenza delle spese ai preventivi approvati.
Esso è composto da cinque membri effettivi di cui due nominati dal C.O.N.I. e di tre membri supplenti di cui uno nominato dal C.O.N.I..
Nella loro prima riunione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di celebrazione della Assemblea, eleggono, nel proprio seno, il Presidente.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti assistono alle riunioni degli Organi deliberanti della Federazione, previo invito formale inoltrato dalla Segreteria Generale.
I membri supplenti intervengono alle riunioni degli Organi deliberanti nel caso di temporanea assenza di un membro effettivo il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria federale, per i provvedimenti di competenza, la propria assenza dalla riunione.
In particolare il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di :
n verificare almeno ogni tre mesi l’esatta corrispondenza tra le scritture contabili la consistenza di cassa l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà ;
n redigere la relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso ;
n approntare la relazione che correda la parte finanziaria da sottoporre alla assemblea nazionale ;
n vigilare sull’osservanza delle norme di legge e statutarie ;
n esaminare i conti resi dai Funzionari delegati.
Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto su apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
I Revisori effettivi possono anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture della FITARCO. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l’obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito federale e societario.
Art. 23 - SOSTITUZIONI NELL’AMBITO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
In caso di cessazione, per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, questo viene integrato da un supplente e, così ricostituito, elegge il nuovo Presidente.
Fino all’espletamento della suddetta integrazione fungerà da Presidente il membro effettivo più anziano d’età.
In caso di vacanze per qualsiasi motivo tra i singoli revisori effettivi si procede all’integrazione dell’organo effettuando e sostituzioni con i membri supplenti.
In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra si provvederà all’integrazione alla prima assemblea utile.
Qualora l’assemblea utile sia stata di recente celebrata e le vacanze siano in numero tale da compromettere la funzionalità dell’organo, sarà convocata, entro 60 giorni e tenuta nei successivi 30 giorni, l’assemblea nazionale straordinaria per le elezioni integrative.
Art. 24 ASSEMBLEA REGIONALE
L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti, o dai loro delegati purché componenti del Consiglio Direttivo, delle associazioni regolarmente affiliate alla FITARCO ed aventi diritto di voto, con sede nella Regione.
L'Assemblea è l'organo sovrano del Comitato Regionale ed è indetta dal Comitato Regionale e convocata dal Presidente con gli stessi tempi e le stesse modalità - in quanto applicabili - dell'Assemblea Nazionale.
Nelle Assemblee Regionali è ammessa una sola delega a condizione che il numero delle società affiliate con diritto di voto nell’ambito della stessa Regione sia superiore a 20. I componenti il Comitato Regionale, compreso il Presidente nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
Spetta all'Assemblea Regionale ordinaria eleggere il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale, nei modi e nei tempi previsti dal presente Statuto per le Assemblee Nazionali, in quanto applicabili, compresi i voti plurimi.
Vota la relazione del Presidente del Comitato, delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno e decide le linee programmatiche del Comitato Regionale.
La mancata approvazione della relazione costituisce motivo di decadenza dei componenti il Comitato Regionale nei termini previsti dal presente Statuto per le Assemblee Nazionali in quanto applicabili.
A seguito della motivata richiesta presentata dalla metà più uno degli affiliati appartenenti alla Regione che esprimano, avendone diritto, non meno di un terzo dei voti, ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti il Comitato medesimo, deve essere convocata l’Assemblea regionale in sessione straordinaria.
L’Assemblea regionale straordinaria oltre a deliberare sui vari argomenti posti all’ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato regionale, a ricostituire l’intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma dell’art. 24 e dell’art. 27 del presente Statuto.
Art. 25 COMITATO REGIONALE
Nelle Regioni con almeno dieci Società affiliate aventi diritto di voto, viene costituito un Comitato Regionale con sede, preferibilmente, nel capoluogo di Regione.
Nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano possono essere costituiti Organi Provinciali con le stesse prerogative, diritti e doveri dei corrispondenti Comitati Regionali.
I Comitati preesistenti costituiti con un numero di Società affiliate con diritto di voto inferiore a 10, avranno tempo due anni per raggiungere il suddetto minimo, a decorrere dalla approvazione del presente Statuto.
Art. 26 - PRESIDENTE REGIONALE
Rappresenta ai fini sportivi ma non negoziali la FITARCO nel territorio di competenza ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, nei confronti della Assemblea Regionale e del Consiglio Federale, del funzionamento del Comitato.
E' eletto dall'Assemblea Regionale e dura in carica per il quadriennio Olimpico.
Assolve le funzioni di Funzionario Delegato della Federazione ed è, quindi, responsabile, della regolarità delle spese effettuate per conto della Federazione.
Convoca nei casi e nei termini previsti l'Assemblea Regionale ed il Consiglio Regionale che presiede e del quale compila l'Ordine del Giorno.
Nella Regione ove risultino costituiti almeno 2 Comitati Provinciali, il Presidente Regionale convoca, altresì, la Consulta Regionale.
Unitamente al Consiglio Regionale compila la Relazione che presenta all'Assemblea Regionale.
In caso di suo impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della Federazione.
Art. 27 CONSIGLIO REGIONALE
L'Assemblea Regionale, regolarmente costituita secondo le disposizioni del presente Statuto, elegge oltre al Presidente Regionale, i 4 componenti del Consiglio Regionale.
Ogni Società partecipa a queste votazioni con i voti plurimi attribuiti.
Per le elezioni dei Consiglieri Regionali le preferenze potranno essere espresse su un massimo di due candidati.
Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e le integrazioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
Il Comitato Regionale elegge al proprio interno, nella sua prima riunione, un Vice Presidente, con il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento o negli altri casi previsti per la sostituzione del Presidente Federale da parte del Vicepresidente Anziano, ove applicabili.
Compito del Comitato regionale è promuovere la pratica e la diffusione del Tiro con l’Arco nella Regione, fornire assistenza tecnica alle Società, organizzare le manifestazioni Federali Nazionali che hanno luogo nella Regione, Organizzare i Campionati Regionali.
Il Comitato Regionale svolge prevalentemente i suoi compiti per tramite dei Comitati Provinciali, ove costituiti o dei Delegati Provinciali.
Art. 28 DELEGATO REGIONALE
Nelle Regioni ove il Comitato Regionale non possa essere costituito per mancanza del numero minimo di Società, come richiesto dall’Art. 25, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale, con il compito di rappresentare, ai fini sportivi ma non negoziali, la FITARCO nel territorio della Regione.
Il Delegato Regionale dura in carica un anno, senza limiti di rinnovo. Assiste alle riunioni della Consulta Nazionale ed ha il compito di promuovere la costituzione di nuove Società per la ricostituzione del Comitato Regionale.
Assolve le funzioni di Funzionario Delegato della Federazione ed è, quindi, responsabile, della regolarità delle spese effettuate per conto della Federazione.
Il Delegato Regionale, a fine anno, deve inviare una dettagliata relazione circa l’esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
Art. 29 - COMITATO PROVINCIALE - DELEGATO PROVINCIALE
Nelle Provincie con almeno 10 Società affiliate ed aventi diritto di voto, viene costituito un Comitato Provinciale con sede, preferibilmente, nel capoluogo di Provincia.
I Comitati già costituiti e che nel corso dell’anno vedano il numero delle Società scendere sotto il numero minimo (dieci), avranno tempo due anni per tornare a tale minimo.
Nelle Provincie ove non sia possibile costituire un Comitato Provinciale per mancanza del numero minimo di Società come richiesto dal comma 1 del presente articolo, il Consiglio Federale nomina un Delegato Provinciale, previa delibera del relativo Comitato Regionale, con il compito di rappresentare la FITARCO, ai soli fini sportivi, nel territorio della Provincia.
Il Delegato Provinciale dura in carica un anno, senza limiti di rinnovo, assiste alle riunioni della Consulta Regionale.
La nomina decade secondo i criteri di decadenza di tutte le cariche di nomina del Consiglio Federale.
L’Assemblea Provinciale, composta dai Presidenti delle Società affiliate della Provincia e con diritto di voto, elegge oltre al Presidente Provinciale, anche un Comitato Provinciale composto da tre membri.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono, in quanto compatibili, le norme che disciplinano gli Organi Regionali, nonché le disposizioni del Regolamento Organico.
Ogni Società partecipa a queste votazioni con i voti plurimi attribuiti e, nelle elezioni del Comitato Provinciale, non potrà esprimere più di una preferenza.
Art 30 - PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE
La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale, secondo i principi dello Statuto e delle Leggi dello Stato e sottoposto all'approvazione del CONI.
Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Sportivo, prima fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" ed all'uso di sostanze vietate sono garantiti con la previsione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza, sia in primo che in secondo grado, su tutto il territorio nazionale.
E' sancito il principio della impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa e di ricusazione del Giudice, nei casi di legittima suspicione, ovvero la possibilità di revisione del giudizio nei soli casi di sopravvenienza di fatti nuovi, non prevedibili al momento in cui la decisione è divenuta definitiva.
Tutti i componenti gli Organi di Giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi federali.
Art. 31 - COMMISSIONE DI GIUSTIZIA
La Commissione di Giustizia è l'organo di giustizia di primo grado competente a giudicare in materia di violazione di norme statutarie e regolamentari e dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, nonché in tema di lealtà e di illecito sportivo. Essa è composta da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica per il quadriennio olimpico. La nomina e’ irrevocabile salvo il caso di accertata inattivita’.
Entro dieci giorni della elezione nomina, il Presidente Federale convoca la Commissione che nel suo seno elegge il proprio Presidente.
In caso di impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso il membro più anziano di età.
Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre membri compreso il Presidente o chi ne fa le veci..
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
Le decisioni della Commissione di Giustizia sono impugnabili innanzi alla Commissione Unica d'Appello secondo le norme stabilite dal Regolamento di Giustizia.
La carica di componente gli Organi di Giustizia è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito federale, societario e/o la qualifica di atleta nazionale.
Art. 32 - COMMISSIONE UNICA DI APPELLO
La Commissione Unica di Appello è composta da cinque membri effettivi e due supplenti i quali si riuniscono entro trenta giorni dalla elezione per eleggere tra loro un Presidente, è organo di giustizia di secondo grado e decide sui ricorsi di appello.
Le riunioni sono valide se sono presenti almeno cinque quattro membri compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
I componenti della Commissione Unica di Appello dovranno essere eletti tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto il 25° anno di età;
b) siano, preferibilmente, magistrati o avvocati.
La carica di componente la Commissione Unica di Appello è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito federale, societario e/o la qualifica di atleta nazionale.
Art. 33 - GIUDICE UNICO
Il Giudice Unico è Organo monocratico ed ha competenza sui provvedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche.
E’ nominato dal Consiglio Federale che provvede, altresì, a nominarne un supplente ; dura in carica per il quadriennio olimpico ma può essere rimosso in ogni momento con provvedimento del Consiglio Federale in caso di suo impedimento definitivo o in caso di accertata mancata attivita’.
Le decisioni del Giudice Unico sono appellabili avanti la C.U.D.A.
Art. 34 - PROCURATORE FEDERALE
Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi della Giustizia Sportiva sono attribuite all’Ufficio del Procuratore Federale, nominato dal Consiglio Federale e composto dal Procuratore Federale stesso, da un suo sostituto e da eventuali collaboratori.
Dura in carica per un anno con esclusione di revoca anticipata ; in caso di suo impedimento definitivo può essere rimosso in ogni momento con provvedimento del Consiglio Federale.
Art. 35 - SEGRETERIA GENERALE
La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale, nominato dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. o, in mancanza di tale nomina, dal Consiglio Federale. Unità Organica del C.O.N.I.. Essa è retta dal Segretario Generale, dirigente del C.O.N.I., che agisce nell’autonomia conferitagli dal Regolamento Organico del C.O.N.I. medesimo e dalla vigente legislazione in materia, nei limiti da essa derivanti. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria medesima. Il personale agli stessi addetto dipende gerarchicamente dal Segretario, che assume le responsabilità del funzionamento e dell’efficienza della Segreteria Generale.
Il Segretario Generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali.
Assiste inoltre alla Consulta Nazionale.
Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o degli Organi Periferici.
In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da un suo delegato.
Art. 36 CONSULTA NAZIONALE
La Consulta Nazionale è formata dai Presidenti dei Comitati Regionali.
Essa viene convocata almeno due volte l'anno, dal Presidente Federale per l'esame di argomenti federali e regionali, per esprimere un parere consultivo sul bilancio di previsione e consuntivo, nonché per coordinare l'attività dei Comitati Regionali.
Il Segretario Generale vi assiste nella qualifica ed in caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da un suo delegato.
Art. 37 - CONSULTA REGIONALE
Nei Comitati Regionali ove risultino costituiti almeno due Comitati Provinciali, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 29, viene prevista la Consulta Regionale formata dai Presidenti dei Comitati Provinciali della Regione.
La Consulta Regionale segue, in quanto applicabili, le regole fissate per la Consulta Nazionale.
Art. 38 COMMISSIONE TECNICA
La Commissione Tecnica è formata da almeno tre membri. Ha il compito di compilare il calendario agonistico delle rappresentative nazionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio, di controllare l'attività agonistica, di curare la selezione e la preparazione delle rappresentative nazionali, di curare la formazione degli istruttori e di fornire consulenza tecnica al Consiglio Federale e alle Società.
La Commissione Tecnica è convocata dal Direttore Tecnico Nazionale che la presiede.
In caso di necessità può essere convocata e presieduta dal Presidente Federale.
La Commissione Tecnica dura in carica per il quadriennio olimpico e può essere rimossa in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
Art. 39 COMMISSIONE ARBITRI
La Commissione Arbitri è formata da tre membri dei quali uno nominato dal Consiglio Federale motu proprio e due su nominati su proposta della Assemblea degli Arbitri appositamente convocata. Ha il compito di preparare gli Arbitri, di predisporre l'elenco annuale, di designare i Direttori di gare per il calendario nazionale e di fornire al Consiglio e alle Società consulenza in materia di regolamenti di gara.
Nella sua prima riunione la Commissione nomina al suo interno un coordinatore che procederà, in seguito alla convocazione della Commissione stessa.
La Commissione Arbitri dura in carica per il quadriennio olimpico, e può essere rimossa, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
Art. 40 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale anche dalle Società affiliate purché tali proposte risultino sottoscritte da almeno il 20% delle Società aventi diritto a voto.
Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi.
Il Consiglio Federale può indire su propria iniziativa l’Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportune.
Il Consiglio Federale nell’indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell’ordine del giorno, le proposte di modifiche allo Statuto.
Per l’approvazione delle proposte di modifica allo Statuto sono necessari, almeno, i 2/3 dei voti di cui dispongono i partecipanti all’Assemblea Nazionale Straordinaria.
Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo alla approvazione delle stesse da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
Art. 41 CLAUSOLA COMPROMISSORIA - COLLEGIO ARBITRALE
Gli affiliati e tutti i tesserati della FITARCO esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere a un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia originata dall’attività sportiva e associativa che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella competenza normale di organi di giustizia federale.
Il Collegio Arbitrale è costituito dal suo Presidente e da due membri; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra i membri della Commissione di Giustizia.
In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Commissione Unica di Appello che dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell’arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le procedure stabilite dal Regolamento di Giustizia.
Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria Generale della FITARCO, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
L’inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.
Art. 41bis – Ricorso alla Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport
La FITARCO ed i soggetti affiliati o tesserati alla federazione sono sottoposti al tentativo di conciliiazione da parte della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita a norma dell’art. 12 comma 1 dello Statuto del CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla federazione.
Sono comunque escluse dal tentativo di conciliazione le controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori ai 120 giorni.
Ove non sia stata raggiunta la conciliazione entro sessanta giorni dalla relativa istanza, la FITARCO o i soggetti affiliati o tesserati alla federazione possono fare istanza di arbitrato presso la suddetta Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport a norma dell’art. 12 comma 5 dello Statuto del CONI.
Art. 42 - PATRIMONIO
Il patrimonio della FITARCO è costituito da:
a) fondi di riserva
beni d'uso, attrezzature ed investimenti;
donazioni, lasciti previa deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Federale.
Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Di esso fanno parte, oltre il patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento nonché tutte le somme che pervengono alla FITARCO senza specifica destinazione.
Art. 43 FINANZIAMENTO
La FITARCO provvede al conseguimento dei suoi scopi con i contributi del C.O.N.I., con i proventi delle quote affiliazione e di riaffiliazione, di tesseramento, tasse gare, multe varie, incassi di manifestazioni sportive, nonché con qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.
Art. 44 ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario della FITARCO ha la durata dell'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Nel bilancio della Federazione dovranno essere iscritte tutte le entrate a qualsiasi titolo previste e/o acquisite e relative uscite.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità previste dalla legge e trasmesso al CONI nel termine prefissato dalla Giunta Esecutiva, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, in conformità con le disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale del CONI stesso.
Entro il 15 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario dovrà essere trasmesso al CONI il conto consuntivo deliberato dal Consiglio Federale e corredato delle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale nel rispetto delle disposizioni impartite in materia dagli Organi del CONI.
Art. 45 INCOMPATIBILITA’
La qualifica di componenti gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale sia centrale che periferica.
Le qualifiche di Presidente Federale, di Segretario Generale e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale.
La qualifica di Presidente Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale centrale, periferica e sociale e con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale ad eccezione di quelle del CONI.
Le cariche di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli Organi di Giustizia sono inoltre incompatibili con ogni altra carica nell'ambito federale e societario.
La qualifica di Arbitro è incompatibile con le cariche federali e con la qualifica di Tecnico Federale.
A livello di cariche sociali l’incompatibilità sussiste nei soli ruoli nazionali.
Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l’immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.
Gli Atleti facenti parte dei Gruppi Nazionali non possono ricoprire alcuna carica federale.
Art. 46 - REGOLAMENTI FEDERALI
Per l’attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio Federale provvede a deliberare i regolamenti federali che contengono le disposizioni tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all’esercizio dell’attività sportiva da essa controllata.
I predetti regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore solo dopo l’approvazione da parte del Presidente del CONI.
Art. 47 RINVIO ALLE NORME DEL CONI
Per quanto non previsto da questo statuto valgono le norme generali del CONI.
Art.48 DISPOSIZIONE FINALE
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CONI.