FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 17 – Attribuzioni dei voti per le Assemblee.

1. Ogni affiliato, per la partecipazione e votazioni alle Assemblee, esprime al proprio interno, oltre al proprio legale rappresentante, i rappresentanti delle categorie degli atleti e dei tecnici. Ogni affiliato, per aver diritto di voto, deve aver maturato, alla data di celebrazione dell’Assemblea, almeno dodici mesi di anzianità di affiliazione ed aver nel frattempo partecipato all’attività iscritta nei calendari ufficiali federali così come definita all’art. 10 comma 5. Ad ogni affiliato avente diritto di voto sono riconosciuti dieci voti di base. I dieci voti di base saranno così suddivisi: sette al legale rappresentante dell’affiliato, due al rappresentante degli atleti e uno al rappresentante dei tecnici.

Per gli affiliati che possiedono ulteriore capacità di voto, determinata dal riconoscimento di eventuali voti plurimi, ognuno dei tre rappresentanti, oltre i voti di base, esprimerà, su base percentuale, l’ulteriore diritto di voto plurimo dell’affiliato cui appartiene. Pertanto, oltre ai voti di base, il rappresentante dell’affiliato esprimerà il 70% dei voti plurimi in carico all’affiliato, il rappresentante degli atleti ne esprimerà il 20% ed il rappresentante dei tecnici il 10%. Qualora la ripartizione così definita dovesse importare frazionamenti di voto, gli stessi saranno arrotondati per eccesso.

Articolo 30 - Incompatibilità

Non può essere eletto Presidente federale, ovvero Consigliere federale, o Presidente regionale chi abbia già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e territoriale della Federazione.

Le cariche di Presidente federale, di Presidente o componente del Collegio dei Sindaci Revisori, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell’ambito della federazione.

Le cariche di Presidente federale e di Consigliere federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale.

Sono, inoltre, incompatibili con le cariche federali e con la qualifica di tecnico, le qualifiche di Ufficiale di gara qualora i detti soggetti siano in attività di servizio continuativo; è incompatibile anche la qualifica di arbitro in attività nei ruoli nazionali con tutte le cariche sociali.

Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste ai commi precedenti, l’interessato dovrà optare per una delle due cariche entro quindici giorni; trascorso tale termine, senza che l’opzione sia avvenuta, l’interessato decadrà dalla carica federale verificatasi per ultima in ordine di tempo.

Non può essere eletto Presidente federale, ovvero Consigliere federale, o Presidente regionale che abbia già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

Nessuno può ricoprire contemporaneamente più di una carica in un Organo federale, fatto salvo i componenti del Consiglio federale che fanno parte del Consiglio di Presidenza.