Utilizzo di Tecnici Federali
da parte delle Regioni
Normativa
Art.1
L’invio dei tecnici, con contratto federale, presso Comitati, Società e singoli tesserati per lo svolgimento di attività tecnica, nell’esclusivo interesse delle squadre nazionali, è deciso, tramite esplicita delibera, dalla Commissione Tecnica o dal Responsabile Nazionale dei Tecnici. In tal caso l’intero costo relativo alla prestazione del/i tecnico/i graverà sugli appositi capitoli di spesa, per attività tecnica, del bilancio federale.Art.2 L’invio dei tecnici, con contratto federale, presso i Comitati, da parte della Commissione Formazione Quadri, con la finalità di svolgervi attività d’aggiornamento deve essere prevista nel programma d’attività della Commissione stessa.
In tal caso, il costo relativo all’intera prestazione del/i tecnico/i graverà sugli appositi capitoli di spesa, per attività tecnica, di formazione del bilancio federale.
Art.3 L’invio dei tecnici, con contratto federale, presso i Comitati, a seguito della richiesta fatta da questi ultimi alla Commissione Formazione Quadri, per incarichi di docenza nei corsi, o seminari con i tecnici della regione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa e alle disponibilità finanziare della CFQ, oltre che alla disponibilità del/i tecnici in questione.
Qualora la domanda sia accettata, i costi di viaggio, vitto e alloggio sono, in ogni modo, a carico del Comitato richiedente, mentre il compenso per la prestazione resta a carico della Commissione Formazione.
Nel caso di accettazione della domanda, ma di mancanza di fondi, la CFQ consentirà l’invio dei tecnici, solo se il Comitato si assumerà l’intero costo della prestazione.
Art.4 Prestazioni professionali chieste direttamente da Comitati ai tecnici con contratto federale, rientrano nell’ipotesi di rapporto privatistico sopra esposto, e configurano l’intero costo della prestazione a carico del richiedente.
Art.5 Il Presidente federale, a fronte di situazioni di natura particolare o eccezionale presenti in seno alla federazione, può disporre l’invio di tecnici a contratto.
Il Presidente concorderà con i richiedenti le modalità operative e l’assunzione dei costi, valutando caso per caso.
Al di fuori di quanto previsto, nessun altro membro o organo federale può garantire la presenza dei tecnici a contratto, con costi gravanti sul bilancio federale, in qualunque sede.
Entrata in vigore: 1 gennaio 2004