L'accesso ai servizi di giustizia prevede il versamento di un contributo da effettuare non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo. Tale contributo, dovuto nella misura di cui all'art. 8 del Regolamento di Giustizia, deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.
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